Cassazione Penale, Sentenza n. 24057/2024 del 18/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 12/07/2023 che aveva rigettato il ricorso della Sorrentino avverso il decreto di esecuzione dell'ordine di demolizione emesso dal P.M. il 15/09/2022 (a seguito della sentenza del GIP dell'8/02/2006 n.96). La ricorrente ha proposto tre censure: 1) violazione di legge perché le è stata negata la possibilità di procedere all'autodemolizione senza versare le spese della consulenza disposta dal P.M.; 2) violazione di norme processuali e vizio di proporzionalità perché, percependo una pensione di circa 700 euro, non era in grado di reperire una soluzione abitativa alternativa; 3) violazione di norme processuali perché non le sarebbe stata concessa la possibilità di demolire soltanto l'ampliamento abusivo di circa mq 40.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e riproduttivo di censure già esaminate e respinte dal GIP in funzione di giudice dell'esecuzione. Sulla prima censura la Corte osserva che la ricorrente non aveva mai chiesto formalmente di procedere in proprio all'autodemolizione e quindi la facoltà prevista dall'ordine del P.M. era meramente eventuale. Sulla seconda la Corte ha ritenuto correttamente valutata la proporzionalità dell'ordine di demolizione con riferimento all'art. 8 CEDU: sono trascorsi sedici anni dalla sentenza di condanna per abuso edilizio e la ricorrente non ha utilizzato quel tempo per reperire un alloggio alternativo; le difficoltà economiche da sole non giustificano la revoca dell'ordine senza la prova di aver cercato misure di sostegno. Sulla terza la Corte ha confermato che la richiesta di limitare la demolizione alla sola parte ampliativa implicherebbe un accertamento di fatto incompatibile con il giudicato e, dunque, non riqualificabile in cassazione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 8 CEDU
Usato come parametro di proporzionalità tra l'ordine di demolizione e il diritto al rispetto della vita privata e familiare/della casa; la Corte ha ritenuto che la misura fosse proporzionata tenuto conto del lungo tempo intercorso e della mancata prova di misure alternative o di richiesta di sostegno da parte della ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
Fondamento per l'imposizione dell'onere delle spese del procedimento alla parte che propone ricorso dichiarato inammissibile; applicato per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
C. Cost. 13/06/2000 n.186
Richiamata in relazione ai criteri di imposizione di sanzioni pecuniarie per ricorsi inammissibili e per valutare l'assenza di dolo o colpa grave nella presentazione del ricorso, con conseguente determinazione equitativa della somma alla Cassa delle Ammende.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 5822/18.01.2022 e n. 21198/15.02.2023)
Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022; n. 21198 del 15/02/2023
Richiamata per sostenere il principio secondo cui la sola precarietà economica non è di per sé sufficiente a giustificare la revoca o la modifica di un ordine di demolizione: è necessario dimostrare l'aver attivato o richiesto misure di sostegno o l'esistenza di alternative abitative concrete.
Massime di principio
- Se si intende chiedere l'autodemolizione come alternativa all'esecuzione da parte dell'amministrazione o del soggetto delegato, tale istanza deve essere formulata espressamente e tempestivamente; una facoltà prevista dall'ordine dell'autorità è inutile se la parte non la invoca.
- Il giudizio di proporzionalità (anche con riferimento all'art. 8 CEDU) richiede valutazioni concrete: la sola situazione economica precaria non basta a ottenere la revoca o la sospensione di un ordine di demolizione senza la prova dell'attivazione di misure di sostegno o dell'impossibilità effettiva di reperire un alloggio alternativo.
- Non possono essere rimesse in sede di legittimità questioni di fatto già definitivamente decise con giudicato: le richieste che implichino un nuovo accertamento in fatto sono, di norma, inammissibili in cassazione.
- Perché un ricorso in cassazione non venga dichiarato inammissibile è utile che contenga censure nuove e fondate su un'erronea applicazione del diritto o su profili giuridici non già valutati con adeguata motivazione nei precedenti provvedimenti.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare l'imposizione delle spese processuali e, nei casi previsti, di somme a titolo di contribuzione pubblica (Cassa delle Ammende); la Corte può determinare tale somma anche in via equitativa ove assente dolo o colpa grave.
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