Cassazione Penale, Sentenza n. 39376/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati sanciti in due sentenze divenute irrevocabili e che aveva rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge (art. 81 e 133 c.p. e art. 125 c.p.p.), contestando che il giudice dell'esecuzione abbia operato una mera sommatoria materiale delle pene per i reati "satellite" senza fornire la motivazione distinta e il calcolo degli aumenti per ciascun reato, violando i criteri di scelta e determinazione della pena e il divieto di superare i limiti di proporzione tra le pene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alle statuizioni sulla determinazione della pena per carenza di motivazione in ordine al calcolo e alla ripartizione degli aumenti di pena tra i singoli reati continuati. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, impartendo che venga applicato l'art. 34, comma 1 c.p.p., come interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.183/2013, in modo tale che non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che abbia precedentemente pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato. La decisione non annulla il riconoscimento del vincolo di continuazione in sé, ma solo e soltanto la determinazione della pena che dovrà essere riesaminata con adeguata motivazione.
Norme richiamate
Disciplina del riconoscimento del vincolo di continuazione; oggetto della decisione del giudice dell'esecuzione che ha unito i reati per la determinazione della pena complessiva
Fissa i limiti e il criterio di proporzione nella determinazione della pena complessiva; la Corte richiede che il giudice assolva al controllo del rispetto di questi limiti e motivi come sono stati rispettati
Principi di individualizzazione della pena: il giudice deve adottare i criteri per la quantificazione della pena e motivare la scelta del trattamento sanzionatorio, compresi gli aumenti per reati continuati
Norma richiamata a supporto delle doglianze sulla motivazione della decisione: il ricorso censurava vizi di motivazione nella determinazione della pena in esecuzione
art. 34, comma 1, cod. proc. pen.
Deve essere applicato nella versione ricostruita dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n.183/2013 per impedire che partecipi al giudizio di rinvio il medesimo giudice che ha già pronunciato o concorso a pronunciarsi sull'ordinanza di applicazione o rigetto della disciplina del reato continuato
art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Parte della norma è stata oggetto di declaratoria di incostituzionalità (Corte Costituzionale n.183/2013) nella parte in cui non prevedeva la esclusione del giudice che aveva già deciso la questione relativa alla continuazione; la sentenza impone ora che tale esclusione sia rispettata
Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269-01
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce il principio secondo cui, nel reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite; la motivazione richiesta è proporzionata all'entità dell'aumento per consentire il controllo sul rispetto della proporzione e il divieto di cumulo occulto
Corte Costituzionale n. 183 del 2013
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti delle norme processuali (in particolare in relazione all'art. 623 c.p.p.) nella parte in cui non impedivano la partecipazione al giudizio di rinvio del giudice che aveva già deciso sulla questione della continuazione; impone quindi l'applicazione dell'art. 34 c.p.p. nella chiave restrittiva indicata dalla Corte
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Motivi di impugnazione indicati nel ricorso per cassazione: vizio di motivazione e violazione di legge nella determinazione della pena e nell'applicazione dei criteri penali
Massime di principio
- Quando è riconosciuto il vincolo di continuazione il giudice deve: individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare l'aumento per ciascun reato satellite motivando distintamente ogni aumento
- La motivazione sugli aumenti deve essere adeguata al loro ammontare: aumenti significativi richiedono spiegazioni più articolate per consentire il controllo sul rispetto della proporzione e dei limiti dell'art. 81 c.p.
- E' vietato operare un 'cumulo materiale' occulto: la mera sommatoria delle pene senza illustrare il criterio di incremento è insufficiente e comporta annullamento della statuizione sulla pena
- Se manca la motivazione sul calcolo degli aumenti la Cassazione annulla limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio
- Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n.183/2013, il giudice che abbia già pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza sull'applicazione della continuazione non può partecipare al giudizio di rinvio; occorre verificare la ricusazione/esclusione ai sensi dell'art. 34 c.p.p.
- In situazioni analoghe, la parte interessata dovrebbe tempestivamente censurare la mancata motivazione distinta sugli aumenti e chiedere l'annullamento limitato alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio
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