Cassazione Penale, Sentenza n. 4524/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza del 17/02/2021 che aveva rigettato le sue istanze: 1) rideterminazione delle pene inflitte con sentenze del 15/10/2018 e 10/07/2014 e unificazione (riconoscimento della continuazione) ex art. 671 c.p.p.; 2) censura della illegittimità della determinazione della pena (errata determinazione, violazione dell'art. 597, comma 3 c.p.p., e dell'art. 63, comma 4 c.p. relativo all'aumento per aggravante ad effetto speciale); 3) vizio procedurale per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza relativa all'istanza di riconoscimento della continuazione e mancata considerazione degli elementi che collegavano l'estorsione all'associazione mafiosa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: è stata accertata la nullità della parte dell'ordinanza che si era pronunciata sull'istanza di continuazione, perché non era stata notificata alcuna convocazione specifica al condannato e ai difensori nominati per quell'istanza; pertanto ha annullato l'ordinanza limitatamente al riconoscimento della continuazione e ha rinviato alla Corte d'Assise d'Appello di Milano per nuovo giudizio su tale punto. Il secondo motivo (presunta illegittimità della rideterminazione della pena) è stato ritenuto infondato: il giudice dell'esecuzione può correggere solo illegittimità manifeste o pene estranee all'ordinamento; errori di calcolo o valutazioni discrezionali del giudice della cognizione non sono sindacabili in esecuzione salvo casi macroscopici. Il terzo motivo è stato assorbito dal primo. Nel resto l'ordinanza è stata confermata e rigettata.
Norme richiamate
Disciplina della continuazione e della riunione delle pene: la richiesta di riconoscimento della continuazione costituisce autonoma istanza di esecuzione che richiede specifica notifica della fissazione dell'udienza; la mancata notifica determina nullità assoluta della decisione resa senza contraddittorio.
Norma che abilita il giudice dell'esecuzione a conoscere delle questioni relative alla validità ed esecuzione delle sentenze e, in particolare, a censurare l'illegalità della pena quando derivi da palese errore giuridico o materiale del giudice della cognizione.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama il principio che in caso di annullamento parziale la determinazione della pena residua da parte del giudice del rinvio deve rispettare limiti e criteri; tuttavia, la Corte ha ritenuto che l'osservanza sostanziale del principio non fosse censurabile in sede esecutiva nel caso in esame.
Regola il limite massimo dell'aumento per le circostanze aggravanti ad effetto speciale; la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa ad un aumento superiore al terzo poiché la questione era stata affrontata e respinta nel giudizio di legittimità.
Norma sull'associazione mafiosa; utilizzata nelle sentenze di merito per qualificare il reato associativo e per valutare la connessione (o la disomogeneità) tra tale associazione e i fatti estorsivi contestati ai fini della continuazione.
art. 1 cod. pen.; art. 25 Cost.; art. 7 CEDU
Principio di legalità della pena: il giudice dell'esecuzione può intervenire per rimuovere pene illegali o non previste dall'ordinamento (tutela dei diritti primari), ma non per rivedere valutazioni discrezionali che avrebbero potuto essere impugnate nei gradi di cognizione.
art. 125, 127, 178 cod. proc. pen.
Riferimenti alle norme procedurali sulla notificazione e sugli atti processuali: la mancata applicazione delle regole di notificazione relative all'avviso di fissazione dell'udienza incide sul diritto al contraddittorio e alla difesa.
Norma citata in relazione alla qualificazione dell'aggravante ad effetto speciale; il giudice di legittimità aveva già valutato la questione nel merito e respinto la censura.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Richiama la disciplina sulle circostanze e la loro incidenza sulla pena; la Corte ha ritenuto che le valutazioni compiute nel giudizio di merito non fossero sindacabili in sede esecutiva salvo violazioni manifeste di legge.
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. costituisce autonoma istanza; la specifica notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza è essenziale: la sua omissione determina nullità assoluta della decisione resa senza contraddittorio.
- Il giudice dell'esecuzione può correggere la pena solo se sussiste una illegittimità manifesta (errore giuridico o materiale palese) o quando la pena è estranea all'ordinamento; errori di calcolo o valutazioni discrezionali del giudice della cognizione non sono rimediabili in esecuzione, salvo casi macroscopici.
- Le questioni già decise nel giudizio di legittimità (Cassazione) non possono essere rimesse in discussione in sede esecutiva se non per profili di illegittimità manifesta o per tutela di diritti primari: l'esecuzione non sostituisce i normali mezzi di impugnazione.
- Per dichiarare la continuazione tra reati è necessario dimostrare l'unitarietà del disegno criminoso e la omogeneità di tempi e modalità; fatti estemporanei o eterogenei rispetto all'associazione accertata possono escludere la continuazione.
- Se sussiste un vizio procedurale (es. omessa notifica dell'udienza), il rimedio tipico è l'annullamento limitato alla parte viziata e il rinvio per nuovo giudizio sul punto, salvo che la nullità non possa essere sanata con l'effettiva riunione delle istanze e la presenza del difensore con piena conoscenza del merito.
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