Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4524/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza del 17/02/2021 che aveva rigettato le sue istanze: 1) rideterminazione delle pene inflitte con sentenze del 15/10/2018 e 10/07/2014 e unificazione (riconoscimento della continuazione) ex art. 671 c.p.p.; 2) censura della illegittimità della determinazione della pena (errata determinazione, violazione dell'art. 597, comma 3 c.p.p., e dell'art. 63, comma 4 c.p. relativo all'aumento per aggravante ad effetto speciale); 3) vizio procedurale per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza relativa all'istanza di riconoscimento della continuazione e mancata considerazione degli elementi che collegavano l'estorsione all'associazione mafiosa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: è stata accertata la nullità della parte dell'ordinanza che si era pronunciata sull'istanza di continuazione, perché non era stata notificata alcuna convocazione specifica al condannato e ai difensori nominati per quell'istanza; pertanto ha annullato l'ordinanza limitatamente al riconoscimento della continuazione e ha rinviato alla Corte d'Assise d'Appello di Milano per nuovo giudizio su tale punto. Il secondo motivo (presunta illegittimità della rideterminazione della pena) è stato ritenuto infondato: il giudice dell'esecuzione può correggere solo illegittimità manifeste o pene estranee all'ordinamento; errori di calcolo o valutazioni discrezionali del giudice della cognizione non sono sindacabili in esecuzione salvo casi macroscopici. Il terzo motivo è stato assorbito dal primo. Nel resto l'ordinanza è stata confermata e rigettata.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina della continuazione e della riunione delle pene: la richiesta di riconoscimento della continuazione costituisce autonoma istanza di esecuzione che richiede specifica notifica della fissazione dell'udienza; la mancata notifica determina nullità assoluta della decisione resa senza contraddittorio.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma che abilita il giudice dell'esecuzione a conoscere delle questioni relative alla validità ed esecuzione delle sentenze e, in particolare, a censurare l'illegalità della pena quando derivi da palese errore giuridico o materiale del giudice della cognizione.

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiama il principio che in caso di annullamento parziale la determinazione della pena residua da parte del giudice del rinvio deve rispettare limiti e criteri; tuttavia, la Corte ha ritenuto che l'osservanza sostanziale del principio non fosse censurabile in sede esecutiva nel caso in esame.

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    Regola il limite massimo dell'aumento per le circostanze aggravanti ad effetto speciale; la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa ad un aumento superiore al terzo poiché la questione era stata affrontata e respinta nel giudizio di legittimità.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sull'associazione mafiosa; utilizzata nelle sentenze di merito per qualificare il reato associativo e per valutare la connessione (o la disomogeneità) tra tale associazione e i fatti estorsivi contestati ai fini della continuazione.

  • art. 1 cod. pen.; art. 25 Cost.; art. 7 CEDU

    Principio di legalità della pena: il giudice dell'esecuzione può intervenire per rimuovere pene illegali o non previste dall'ordinamento (tutela dei diritti primari), ma non per rivedere valutazioni discrezionali che avrebbero potuto essere impugnate nei gradi di cognizione.

  • art. 125, 127, 178 cod. proc. pen.

    Riferimenti alle norme procedurali sulla notificazione e sugli atti processuali: la mancata applicazione delle regole di notificazione relative all'avviso di fissazione dell'udienza incide sul diritto al contraddittorio e alla difesa.

  • art. 7 legge n. 203 del 1991

    Norma citata in relazione alla qualificazione dell'aggravante ad effetto speciale; il giudice di legittimità aveva già valutato la questione nel merito e respinto la censura.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Richiama la disciplina sulle circostanze e la loro incidenza sulla pena; la Corte ha ritenuto che le valutazioni compiute nel giudizio di merito non fossero sindacabili in sede esecutiva salvo violazioni manifeste di legge.

Massime di principio

  • La richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. costituisce autonoma istanza; la specifica notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza è essenziale: la sua omissione determina nullità assoluta della decisione resa senza contraddittorio.
  • Il giudice dell'esecuzione può correggere la pena solo se sussiste una illegittimità manifesta (errore giuridico o materiale palese) o quando la pena è estranea all'ordinamento; errori di calcolo o valutazioni discrezionali del giudice della cognizione non sono rimediabili in esecuzione, salvo casi macroscopici.
  • Le questioni già decise nel giudizio di legittimità (Cassazione) non possono essere rimesse in discussione in sede esecutiva se non per profili di illegittimità manifesta o per tutela di diritti primari: l'esecuzione non sostituisce i normali mezzi di impugnazione.
  • Per dichiarare la continuazione tra reati è necessario dimostrare l'unitarietà del disegno criminoso e la omogeneità di tempi e modalità; fatti estemporanei o eterogenei rispetto all'associazione accertata possono escludere la continuazione.
  • Se sussiste un vizio procedurale (es. omessa notifica dell'udienza), il rimedio tipico è l'annullamento limitato alla parte viziata e il rinvio per nuovo giudizio sul punto, salvo che la nullità non possa essere sanata con l'effettiva riunione delle istanze e la presenza del difensore con piena conoscenza del merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.