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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04611/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la condanna inflitta dal GUP di Asti per i reati tributari contestati (artt. 5 e 10 d.lgs. 74/2000). Il ricorrente deduce quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di diritto per aver ritenuto sufficiente il dolo generico/oggettivo anziché il dolo specifico di evasione; 2) carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla prova del superamento delle soglie di punibilità e sul travisamento degli atti (in particolare l'uso di un processo verbale di constatazione che, secondo la difesa, si riferiva a un'altra società); 3) carenze probatorie e motivazionali con riferimento al capo relativo a occultamento o distruzione delle fatture (art. 10), evidenziando che l'imputato era stato liquidatore per soli cinque giorni e non risultava la prova dell'esistenza o distruzione delle fatture; 4) travisamento della prova e omissione di atti favorevoli alla difesa (verbali di vane ricerche, mancata notifica di richieste di esibizione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha in gran parte respinto il ricorso, ritenendo corretta la ricostruzione della Corte territoriale circa la possibilità di ricondurre il dolo specifico richiesto dalla fattispecie al dolo eventuale, alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidata e degli elementi indiziari (ruolo di prestanome, assenza di competenze, precedenti penali, comportamento nella fase degli accertamenti, prossimità alla scadenza degli adempimenti). Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura relativa al processo verbale del 15/01/2021 perché non dedotta in appello. Tuttavia la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione sul punto specifico relativo al capo b) (occultamento o distruzione delle scritture contabili nel 2018), dato che non è stato spiegato in che modo la condotta tipica si sia verificata nel ristretto periodo in cui l'imputato era amministratore (27-31 dicembre 2018) o perché la condotta pregressa dovesse essere a lui comunque addebitabile. Per tale motivo la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente all'affermazione di responsabilità penale relativa a quel capo, rinviando la materia alla Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio sul solo capo b).

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000, art. 5

    Riguarda l'omessa presentazione della dichiarazione; la Corte ha ritenuto che il dolo specifico richiesto possa essere integrato anche nella forma del dolo eventuale valutando il contesto e gli elementi indiziari riferiti all'amministratore di diritto prestanome

  • d.lgs. 74/2000, art. 10

    Riguarda l'occultamento o distruzione della documentazione contabile; la Corte ha ritenuto che per questo capo fosse necessario un maggior approfondimento sul nesso temporale e materiale fra la condotta e il periodo in cui l'imputato era formalmente titolare della carica, motivo per cui ha disposto l'annullamento con rinvio limitato a tale capo

  • codice penale, art. 43

    Richiamato nella censura difensiva in relazione alla posizione di garanzia dell'amministratore; la Corte ha confermato che la carica comporta doveri di controllo e conservazione delle scritture, rilevanti ai fini del giudizio sul dolo

  • Costituzione, art. 27

    Invocato dalla difesa in tema di presunta responsabilità oggettiva; la Corte ha escluso che si sia instaurata una responsabilità automatica basata sulla mera carica, motivando però che il dolo eventuale può rispondere alla esigenza di 'dolo specifico' se gli elementi indiziari lo dimostrano

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1 (motivi di ricorso per cassazione)

    Richiamato come parametro per qualificare le censure (violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento della prova); la Corte ha valutato la tempestività e la deduzione in sede di gravame delle doglianze e ha ritenuto inammissibili talune censure non prospettate in appello

Massime di principio

  • Il dolo eventuale può integrare il dolo specifico richiesto dalle fattispecie tributarie se emerge, dagli elementi indiziari, la consapevolezza e l'accettazione del rischio di realizzazione dell'evento criminoso; non è necessario che la volontà sia espressa in termini di pianificazione precisa dell'evasione
  • La mera carica formale di amministratore o liquidatore non determina in automatico né l'assoluzione né la condanna: va valutata la posizione di garanzia, il comportamento concreto dell'interessato (verifiche omesse, rinuncia ai poteri, rapporti con gli amministratori di fatto) e il contesto indiziario per desumere la consapevolezza e la volontarietà
  • In Cassazione non sono ammissibili nuove censure o questioni di fatto non sollevate in sede di appello; le doglianze tardive su documenti o travisamenti probatori che non furono prospettati in gravame possono essere dichiarate inammissibili
  • Per reati che riguardano occultamento o distruzione di documenti contabili è essenziale provare il nesso temporale e la partecipazione materiale o la collaborazione dell'imputato; un periodo di carica molto limitato può richiedere elementi probatori aggiuntivi per attribuire la condotta
  • Le contestazioni che mirano a una diversa valutazione della persuasività o del peso delle prove rientrano nella sfera della valutazione di merito e, salvo vizi di motivazione manifesti, non sono rivedibili in sede di legittimità

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