Cassazione Penale, Sentenza n. 45872/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente lamentava che la Corte d'appello, in sede di rinvio, si era limitata a riesaminare soltanto il ricalcolo degli aumenti di pena per continuazione disposti dalla Suprema Corte con sentenza rescindente, mentre la sentenza di annullamento avrebbe imposto un più ampio riesame dell'intero trattamento sanzionatorio. Perciò si chiedeva anche un contenimento della pena nel minimo edittale, censura che sarebbe rimasta insoddisfatta e priva di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto che la sentenza rescindente avesse effettivamente delimitato l'annullamento al solo ricalcolo degli aumenti per continuazione e che la Corte d'appello avesse correttamente eseguito il mandato di rinvio. La doglianza proposta rimandava a questioni già vagliate o precluse dalla decisione rescindente e mancava di specificità. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende per la colpa procedurale nel ricorso.
Norme richiamate
limite massimo del triplo per gli aumenti in caso di continuazione
La Corte ha ritenuto che gli aumenti applicati in secondo grado, prima della riduzione per il rito abbreviato, eccedessero il limite massimo del triplo della pena base come previsto dall'art. 81, determinando così l'illegittimità del calcolo operato.
conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso
La declaratoria di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se il ricorso è afflitto da profili di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000
riferimento giurisprudenziale sull'applicazione di sanzioni pecuniarie per ricorsi colposi
Il precedente è stato richiamato per giustificare l'imposizione del versamento alla Cassa delle Ammende quando il ricorso presenta profili di colpa.
Massime di principio
- Quando la Corte di legittimità annulla con rinvio limitando l'oggetto dell'annullamento a uno specifico profilo (es. il ricalcolo degli aumenti per continuazione), il giudice di rinvio deve attenersi strettamente a quella delimitazione e non può estendere il riesame ad altri aspetti del trattamento sanzionatorio.
- Se la sentenza rescindente ha già esaminato e motivato certe questioni, il ricorrente non può riproporle indistintamente in Cassazione: motivi già vagliati e preclusi dalla decisione rescindente risultano inammissibili.
- I ricorsi generici o non sufficientemente specifici sono suscettibili di inammissibilità per manifesta infondatezza o genericità; è essenziale indicare chiaramente il vizio dedotto e la sua rilevanza rispetto al provvedimento impugnato.
- Nelle ipotesi di continuazione va vigilata la corretta applicazione dell'art. 81 c.p.: gli aumenti non possono eccedere il limite massimo previsto (riconducibile al triplo della pena base prima di eventuali riduzioni), e il calcolo deve essere fatto nell'ordine giuridicamente corretto.
- L'inammissibilità per colpa può comportare non solo le spese processuali ma anche il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; occorre valutare con attenzione la fondatezza e la precisione degli argomenti prima di proporre ricorso.
- Il ricorso può essere proposto dall'avvocato in rappresentanza del condannato, ma la responsabilità e le conseguenze di eventuali profili di colpa nel ricorso ricadono sul ricorrente.
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