Cassazione Civile, Ordinanza n. 07625/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta dal creditore avverso il fallimento di una società. Il creditore ha quindi proposto ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale, deducendo che il provvedimento gli era stato comunicato il 2 luglio 2021. Tuttavia, nel termine per il deposito ex art. 369 c.p.c. ha prodotto solo la copia autentica del decreto con attestazione di conformità, senza depositare anche la relata di comunicazione. La Corte ha rilevato che il ricorso era stato notificato il 14 luglio 2021, oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del decreto dell'11 giugno 2021, termine applicabile ai decreti resi sull'opposizione allo stato passivo ex art. 99, ultimo comma, l.fall.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto mancato il deposito, richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., della documentazione attestante la comunicazione del decreto impugnato, documentazione necessaria per consentire il controllo sulla tempestività dell'impugnazione, e ha accertato comunque che la notifica del ricorso era avvenuta oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto. Nulla è stato disposto sulle spese, perché il fallimento intimato non si è costituito. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato deve essere corredato, quando si allega la notificazione o comunicazione del provvedimento, della relativa relata; la sua mancanza può comportare improcedibilità del ricorso.
Il termine di deposito degli atti è essenziale per consentire il controllo della tempestività dell'impugnazione.
Il termine breve per l'impugnazione decorre dalla notificazione del provvedimento impugnato.
In mancanza di notificazione/comunicazione provata del provvedimento impugnato, opera il termine lungo di impugnazione.
art. 99, ultimo comma, l.fall.
Il decreto che decide sull'opposizione allo stato passivo è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione della cancelleria.
La documentazione mancante può essere disponibile se prodotta dal controricorrente entro i termini di legge.
Non consente di recuperare tardivamente l'omissione quando la produzione richiesta doveva avvenire nei termini di deposito del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di esito sfavorevole del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando l'impugnante alleghi che il provvedimento impugnato gli è stato notificato o comunicato, deve depositare entro il termine di legge la copia autentica del provvedimento munita della relativa relata o attestazione; l'omissione determina improcedibilità se la prova non è comunque già nella disponibilità della Corte.
- L'onere di produzione della relata di notificazione o comunicazione è funzionale al controllo immediato della tempestività dell'impugnazione e alla tutela del giudicato formale.
- Per i decreti che decidono sull'opposizione allo stato passivo, il termine per ricorrere per cassazione è quello speciale di trenta giorni dalla comunicazione della cancelleria; se il ricorso è notificato oltre tale termine ed è mancata la prova utile della comunicazione, il ricorso è improcedibile.
- La successiva produzione documentale non è idonea a sanare l'omissione quando la legge richiede il deposito entro il termine previsto per il ricorso, salvo che la prova risulti già acquisita al processo per iniziativa della controparte o tramite fascicolo d'ufficio.
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