Cassazione Penale, Ordinanza n. 10546/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna dell'8 marzo 2024, deducendo: 1) con riferimento al delitto di cui all'art. 474 c.p., un vizio relativo all'elemento soggettivo, sostanzialmente chiedendo una diversa lettura delle risultanze probatorie e una diversa valutazione della loro rilevanza; 2) con riferimento al delitto di cui all'art. 648 c.p. (capo b), il difetto di motivazione sull'elemento soggettivo, riproponendo censure già svolte in appello e già confutate dal giudice di merito; 3) un'ulteriore doglianza incentrata sulla tesi della mera violazione amministrativa, anch'essa sostanzialmente reiterativa delle argomentazioni già esaminate e respinte in appello. La Corte rileva che i motivi sono generici e non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della prova dell'elemento soggettivo, operazione preclusa in sede di legittimità; quanto al secondo motivo e alla ulteriore doglianza, ha evidenziato che si trattava di censure meramente reiterative di quelle già dedotte in appello e già adeguatamente disattese dal giudice di merito. Per tale ragione ha applicato l'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. per mancanza di specificità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come titolo di reato oggetto della censura sull'elemento soggettivo; la Corte non entra nel merito della sua configurazione, ma rileva che la doglianza tende a una rivalutazione del fatto.
Norma richiamata come capo di imputazione per il quale è dedotto il difetto di motivazione sull'elemento soggettivo; la censura è ritenuta reiterativa e già confutata in appello.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
È la base normativa dell'inammissibilità per mancanza di specificità del motivo, desunta dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Richiamata per il principio per cui in cassazione non è consentito sovrapporre una propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio motivazionale o della censura sull'elemento soggettivo, solleciti una nuova e diversa lettura delle prove già valutate dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione di censure già dedotte in appello e già confutate integra difetto di specificità.
- La mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- Quando il ricorso si limita a contestare l'apprezzamento del giudice di merito sull'elemento soggettivo senza indicare un reale vizio logico-giuridico della motivazione, la censura è inammissibile perché mira a ottenere un sindacato di merito precluso alla Corte di cassazione.
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