Cassazione Civile, Ordinanza n. 16281/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia traeva origine da una comunicazione di iscrizione di ipoteca notificata da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. nel gennaio 2017. La contribuente aveva proposto ricorso avverso tale atto; il ricorso era stato rigettato integralmente in primo grado e, in appello, la decisione era stata solo parzialmente favorevole. La parte soccombente aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma prima della trattazione in camera di consiglio il difensore, munito di procura speciale, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia, ritenuta regolare ai sensi dell'art. 390, comma 2, c.p.c., e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Ha escluso altresì l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamandone la natura eccezionale e sanzionatoria, non estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se validamente effettuata dal difensore munito di procura speciale e regolarmente comunicata alle controparti, determina l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso, poiché la previsione ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è estensibile oltre i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formalmente regolare e proveniente da difensore munito di procura speciale, comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di una pronuncia sul merito dei motivi di impugnazione.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per talune impugnazioni non può essere applicato per analogia a ipotesi diverse da quelle espressamente previste dalla legge, in quanto misura eccezionale e sanzionatoria.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte può compensare integralmente le spese processuali tra le parti.
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