Cassazione Penale, Sentenza n. 9898/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 25/09/2024 con cui il Tribunale di Roma, in riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. su un alloggio occupato dalla ricorrente. La ricorrente denunciatava violazione degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, c.p.p., sostenendo che il G.i.p. non avesse svolto alcuna autonoma valutazione degli indizi (fumus del reato) e si fosse limitato ad adottare integralmente le conclusioni del Pubblico Ministero, producendo una motivazione apparente e priva di critica autonoma.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: la Corte ha rilevato che il bene sottoposto a sequestro è di proprietà della Fondazione ENASARCO e che la ricorrente, non essendone proprietaria, non può vantare l'interesse concreto e attuale corrispondente al risultato tipico dell'impugnazione (la restituzione della cosa). Pertanto l'impugnazione non è ammessa; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, sulla base dell'art. 616 c.p.p. per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è stata condannata al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come parte della contestazione penale nei confronti della ricorrente (reato per cui sono in corso indagini).
Ulteriore norma penale richiamata fra i capi d'accusa oggetto delle indagini sull'occupazione dell'alloggio.
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dalla ricorrente per censurare la mancata autonoma valutazione del G.i.p.; la doglianza era che il provvedimento di sequestro fosse privo di valutazione critica autonoma.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Ulteriore norma processuale richiamata dalla ricorrente in relazione al corretto contenuto motivazionale del decreto cautelare.
Norma che disciplina la richiesta di riesame e che la Corte interpreta alla luce della giurisprudenza consolidata: anche l'indagato non proprietario può richiedere il riesame, ma solo se ha un interesse concreto e attuale all'impugnazione, identificato nell'effetto tipizzato dell'atto (la restituzione della cosa).
Norma applicata per le conseguenze dell'inammissibilità dell'impugnazione: condanna alle spese e possibilità di imporre una somma alla cassa delle ammende ove si riscontrino profili di colpa nella proposizione del ricorso.
art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.
Norme sul rito di trattazione e sulla richiesta di discussione orale: nel procedimento di cassazione non è stata richiesta tempestivamente la discussione orale ai sensi di tali disposizioni.
Massime di principio
- Chi contesta un sequestro preventivo ma non è proprietario del bene sequestrato deve dimostrare un interesse concreto e attuale all'impugnazione: normalmente l'interesse rilevante è quello alla restituzione della cosa, che spetta al proprietario.
- La legittimazione soggettiva astratta a chiedere il riesame non sempre è sufficiente: l'impugnazione è ammessa solo se l'attore può ottenere l'effetto tipico previsto dall'ordinamento (p.es. il dissequestro e la restituzione).
- La censura sulla mancata autonoma motivazione del G.i.p. (adozione pedissequa delle conclusioni del P.M.) è rilevante, ma il ricorso per tale vizio può essere dichiarato inammissibile se chi lo propone non ha interesse concreto a ottenere il risultato processuale collegato all'annullamento.
- Prima di proporre il ricorso, l'odierno occupante non proprietario dovrebbe verificare e documentare un titolo che gli consenta in astratto la restituzione (p.es. un titolo di proprietà o altro titolo giuridico che possa trasformare l'effetto del dissequestro in un vantaggio concreto).
- Nel valutare un ricorso per vizio motivazionale occorre bilanciare la fondatezza dell'argomento sostanziale con la sussistenza dell'interesse processuale: l'assenza dell'interesse porta all'inammissibilità indipendentemente dal merito delle censure.
- Proporre impugnazioni prive di interesse può comportare sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; è quindi consigliabile valutare preliminarmente la probabilità di ottenere l'effetto perseguito e, se necessario, coinvolgere il proprietario o altri titolari di diritto reale che possano avere interesse alla restituzione.
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