Cassazione Penale, Sentenza n. 09032/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva respinto il riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. dell'8/9/2025 con applicazione della custodia cautelare in carcere per reati in materia di stupefacenti (art. 74 e plurime contestazioni ex art. 73 DPR n. 309/1990). Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione delle garanzie processuali per il rinvio alla motivazione del G.I.P. e per l'omesso confronto con le censure difensive (art. 111 Cost., art. 6 CEDU, artt. 125 e 273 c.p.p., con riferimento ad art. 74 DPR 309/1990); 2) motivazione carente sulla base di una lettura asettica delle conversazioni captate senza riscontri (art. 111 Cost., art. 6 CEDU, artt. 125 e 273 c.p.p., con riferimento ad art. 73 DPR 309/1990); 3) vizio di motivazione riguardo alle esigenze cautelari e alla rilevanza di una precedente misura cautelare del 20/02/2023 che sarebbe stata "neutralizzata" dalla richiesta di assoluzione del P.M., nonché contestazione della disparità di trattamento cautelare rispetto al coindagato Davide Sangiorgio (artt. 274 e 275 c.p.p.)
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo la presentazione del ricorso, il difensore ha trasmesso comunicazione di rinuncia in data 16/01/2026 e, soprattutto, il G.I.P. del Tribunale di Palermo ha revocato la misura cautelare con provvedimento del 15/01/2026, disponendo l'ordine di liberazione dell'indagato. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità preso atto della rinuncia. La Corte ha ritenuto venuto meno l'interesse del ricorrente per causa non a lui imputabile e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Non è stata disposta condanna alle spese né alcun versamento alla Cassa delle ammende, richiamando il principio secondo cui la rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse non configura soccombenza quando la causa è non imputabile al ricorrente (richiamata Sez.1, n.15908/2024, "Storti"). La Corte ha altresì richiamato la giurisprudenza secondo cui la rinuncia sottoscritta solo dal difensore privo di procura speciale è inefficace (richiamata Sez.2, n.49480/2023, "Esposito"), precisando tuttavia che l'inefficacia della rinuncia non ha inciso sulla declaratoria di inammissibilità fondata sulla sopravvenuta carenza di interesse
Norme richiamate
Norma richiamata come fattispecie per cui è stata adottata la misura cautelare; la Corte non si è pronunciata sul merito della contestazione sostanziale in ragione della sopravvenuta carenza di interesse
Norma richiamata relativamente a più contestazioni per le quali è stata disposta la custodia; la Corte non ha esaminato nel merito le censure relative alla valutazione delle captazioni per effetto dell'inammissibilità del ricorso
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto al giusto processo e alla motivazione; la Corte non si è pronunciata sul merito della presunta violazione perché il procedimento è divenuto inammissibile
art. 6 CEDU
Richiamato rispetto alle garanzie del giusto processo; non valutato sul merito per sopravvenuta carenza di interesse
Richiamato in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari e alla motivazione; non oggetto di decisione di merito
Citato con riferimento ai vizi di motivazione denunciati; la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso prima di un esame di merito
Richiamato dal ricorrente per contestare l'uso di precedenti misure cautelari come presupposto delle esigenze cautelari; la Corte non ha risolto la questione nel merito
Riferimento normativo richiamato in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari e della loro durata; non esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità
Sez.1, n. 15908 del 22/02/2024 (Storti, Rv. 286244)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta condanna alle spese né versamento alla Cassa delle ammende quando la causa della perdita di interesse non è imputabile al ricorrente
Sez.2, n. 49480 del 31/10/2023 (Esposito, Rv. 285663)
Giurisprudenza citata per il principio secondo cui l'atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal solo difensore privo di procura speciale è inefficace, poiché la rinuncia richiede manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di cassazione, viene revocata la misura cautelare che costituisce la ragione dell'impugnazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta revoca della misura cautelare che elimina l'interesse del ricorrente alla decisione può determinare l'inammissibilità anche se una rinuncia formale al ricorso risulta viziata o inefficace; la Corte valuterà l'effetto pratico della perdita di interesse.
- La rinuncia al ricorso per cassazione disposta o sottoscritta dal difensore richiede procura speciale o manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato per essere efficace; in sua assenza l'atto è teoricamente inefficace, ma può restare comunque irrilevante se il motivo dell'impugnazione è venuto meno per causa non imputabile al ricorrente.
- Quando l'inammissibilità deriva da causa non imputabile al ricorrente, normalmente non si dispone condanna alle spese né pagamento alla Cassa delle ammende.
- Le censure di merito relative alla valutazione delle intercettazioni o alla motivazione della misura cautelare possono rimanere inesaminate se sopravvengono fatti (es. revoca della misura) che eliminano l'interesse all'impugnazione; per preservare tali questioni va considerata l'opportunità di chiedere decisione sul merito prima che l'interesse decada.
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