Cassazione Penale, Sentenza n. 22464/2022 del 09/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per rapina impropria aggravata dall'essere stata consumata nei confronti di una persona ultrasessantacinquenne. I motivi di ricorso dedotti dal difensore erano: (1) violazione di legge e vizio di qualificazione giuridica perché l'investimento della guardia giurata sarebbe stato accidentale e, pertanto, la fattispecie avrebbe dovuto essere art. 590 c.p. (lesioni) e non rapina impropria; (2) errata applicazione dell'aggravante di cui ad art. 628, comma 3, n. 3) (quinties) c.p., sostenendo che la persona investita non era ultrasessantacinquenne e quindi l'aggravante non poteva ricorrere; (3) illegittimo riconoscimento della recidiva ex art. 99 c.p. per la vetustà dei precedenti e per le condizioni personali (lavoro regolare, invalidità totale); (4) vizio nella determinazione della pena ex art. 133 c.p. e mancato apprezzamento del buon comportamento processuale e della misura della sanzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla prima doglianza ha ritenuto il motivo inammissibile perché si limitava a chiedere una rivalutazione del materiale probatorio e delle valutazioni di merito (accidentalità vs dolo eventuale), materia non sindacabile in sede di legittimità salvo vizi logici manifesti o travisamento della prova, vizi non individuati. Sul secondo motivo ha rigettato il motivo nel merito: la rapina impropria è bifasica (sottrazione + violenza funzionale) e l'aggravante per persona ultrasessantacinquenne si integra se anche una sola delle vittime (nel caso, la vittima della sottrazione) ha superato la soglia di età; non rileva che la persona investita avesse età inferiore. Il terzo motivo (recidiva) è inammissibile perché la valutazione dei precedenti è questione di merito e la Corte d'appello ha motivato adeguatamente il riconoscimento della recidiva richiamando sei precedenti giudiziari pertinenti tra il 1984 e il 2009 che denotano persistente propensione a delinquere. L'ultimo motivo sulla misura della pena è inammissibile: la Corte d'appello ha adeguatamente esercitato la discrezionalità e motivato l'equivalenza tra aggravanti e attenuanti, ritenendo la concessione delle attenuanti generiche già molto benevola rispetto alla personalità del prevenuto. Infine, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
Riferito dal ricorrente come fattispecie alterna (lesioni) nel caso di lesione accidentale; la Corte ha ritenuto invece che la lesione fosse dolosa/volontaria e funzionale al mantenimento del possesso, escludendo l'applicabilità di tale inquadramento.
art. 628 comma 3 n. 3) quinquies cod. pen.
Norma sulla rapina e sulle circostanze aggravanti; la Corte ha interpretato l'aggravante relativa all'età della persona offesa in senso estensivo: se vi sono vittime multiple, è sufficiente che una di esse sia ultrasessantacinquenne perché l'aggravante possa ritenersi integrata.
Disciplina la recidiva; la valutazione circa l'idoneità dei precedenti a configurare un aggravamento della colpevolezza è di merito e sindacabile in Cassazione solo per vizi logici manifesti o travisamento della prova, che non emergono nel caso.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena; la Corte ricorda che il giudice di merito ha ampia discrezionalità e che una motivazione sommaria è sufficiente salvo che la pena non sia di gran lunga superiore alla media edittale.
articolo 616 cod. proc. pen.
Prevede che la parte che propone un ricorso rigettato sia condannata alle spese del procedimento; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare il merito probatorio: le doglianze che si risolvono in una richiesta di rivalutazione delle prove sono inammissibili salvo vizi logici manifesti o travisamenti della prova.
- La rapina impropria è caratterizzata da due fasi (sottrazione e violenza funzionale): è configurabile anche quando la vittima della sottrazione sia differente dalla vittima della violenza, purché vi sia rapporto di immediatezza e funzionalità tra le due condotte.
- L'aggravante per il fatto commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne si applica se almeno una delle vittime della condotta illecita ha superato la soglia di età, anche in ipotesi di pluralità di vittime.
- Il riconoscimento della recidiva è valutazione di merito basata sulla gravità, numerosità e attinenza dei precedenti; la Cassazione annulla solo in presenza di motivazione illogica o evidente travisamento delle prove.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; è sufficiente una motivazione che dia conto dell'uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p., salvo che la pena sia sproporzionata rispetto ai parametri medi.
- In caso di rigetto del ricorso, la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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