Cassazione Penale, Sentenza n. 36555/2022 del 27/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sondrio del 08/03/2022 che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del 10/02/2022 relativo a un'area in Comune di Chiuro (lotti A, B, C, D) e a due escavatori, nell'ambito di un procedimento per il reato previsto dall'art. 256, commi 1-3, d.lgs. 152/2006 (discarica non autorizzata). Il ricorrente ha sostenuto che sul lotto D, di sua proprietà, vi era solamente un piccolissimo cumulo di sfridi lapidei non quantificati, da qualificare come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis d.lgs. 152/2006 e non come rifiuti; che le opere di rimodellamento erano autorizzate con SCIA; che l'area era suddivisa in lotti perimetrati e pertanto la valutazione non poteva essere unitaria; e che non sussisteva il periculum in mora, atteso anche il provvedimento comunale di sospensione dei lavori. Denunciate violazioni di legge e vizi di motivazione (travisamento dei dati processuali, omessa considerazione della qualificazione come sottoprodotto, errata qualificazione dell'area come discarica), per ottenere l'annullamento dell'ordinanza di rigetto del riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha preliminarmente ricordato che il sindacato in sede di cassazione sulle misure cautelari reali è limitato ai soli vizi di diritto (art. 325 c.p.p.), salvo i casi di motivazione apertamente apparente o del tutto carente. Tuttavia, ha ritenuto che il Tribunale di merito abbia fornito adeguata motivazione nel ritenere unitariamente l'area oggetto di un unico progetto di riqualificazione industriale e nel qualificare i materiali rinvenuti come rifiuti e non come sottoprodotti, in mancanza di un piano di caratterizzazione e della prova certa del riutilizzo. Ha inoltre ritenuto inutile, ai fini di escludere il periculum in mora relativo al deposito di rifiuti, l'ordinanza comunale di sospensione dei lavori, in quanto essa riguarda gli sbancamenti e non il deposito dei rifiuti. Per questi motivi le doglianze del ricorrente sono state ritenute inammissibili e manifestamente infondate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. 152/2006, art.256, commi 1-3
Norma che disciplina l'illecito penale relativo alle discariche non autorizzate; il sequestro preventive era diretto a conservare i beni pertinenti al reato contestato.
"1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana."
La Corte ha richiamato il testo per ribadire che tutte le condizioni devono sussistere con certezza. In assenza di prova certa del riutilizzo (ad es. piano di caratterizzazione, documentazione tecnica), materiali apparentemente derivanti da lavorazioni non possono essere automaticamente qualificati come sottoprodotti.
d.lgs. 152/2006, art. 183 lett. qq)
Definizione richiamata della nozione di sottoprodotto e riferimento all'art. 184-bis per i criteri di qualificazione.
codice di procedura penale, art. 125
Richiama il principio della motivazione degli atti giudiziari: la motivazione non può essere meramente apparente; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione adeguata.
codice di procedura penale, art. 321
Norme sul riesame delle misure cautelari; citate come riferimento procedurale nell'ambito del ricorso per cassazione contro l'ordinanza di rigetto del riesame.
codice di procedura penale, art. 325, comma 1
Limita in sede di cassazione il sindacato sulle misure cautelari reali alla verifica di violazione di legge, escludendo il riesame libero degli accertamenti di merito, salvo motivazione del tutto carente o apparente.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità e il versamento alla Cassa delle Ammende; applicato alla luce della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In procedimenti cautelari reali la Corte di cassazione sindaca primariamente vizi di diritto: le censure su accertamenti di fatto o sulla valutazione delle prove sono generalmente inammissibili.
- Per qualificare materiali come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis è necessaria la prova certa e documentata del loro riutilizzo e l'assenza di trattamenti diversi dalla normale pratica industriale; la mera presenza di cumuli o sfridi non basta se non è dimostrato il loro riutilizzo.
- Un'area oggetto di un progetto unitario di riqualificazione può essere considerata unitariamente ai fini della valutazione della presenza di una discarica abusiva, anche se suddivisa in lotti e con diversi titolari, quando i depositi risultano connessi all'unico progetto e alle medesime modalità operative.
- La mancanza di un piano di caratterizzazione ambientale e la non quantificazione/certezza del destino dei materiali sono elementi rilevanti per ritenere che i residui costituiscano rifiuti e non sottoprodotti.
- Il provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori non è di per sé idoneo a escludere il pericolo nel ritardo relativo al deposito di rifiuti: occorrono misure specifiche che impediscano il concreto rischio di reiterazione o protrazione del fatto.
- Nella difesa preventiva contro sequestri per reati ambientali è utile produrre documentazione tecnica dettagliata (piani di caratterizzazione, prove del riuso, piani di gestione dei materiali) e quantificazioni puntuali per dimostrare la natura di sottoprodotto e l'assenza di periculum in mora.
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