Cassazione Civile, Ordinanza n. 02913/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (mediche specializzande)
La controversia
Le ricorrenti avevano chiesto, davanti al Tribunale di Messina, il riconoscimento del diritto alla rideterminazione e rivalutazione della borsa di studio prevista per i medici specializzandi, con conseguente pagamento delle differenze e regolarizzazione contributiva e previdenziale; in subordine avevano domandato il risarcimento dei danni per la mancata attuazione della Direttiva 93/16. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda contro l'Università degli Studi di Messina. In appello, l'Università aveva dedotto la prescrizione quinquennale del credito e la Corte d'appello aveva accolto il gravame. Le mediche hanno quindi proposto ricorso per cassazione con un motivo, denunciando la violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., perché la Corte territoriale aveva erroneamente qualificato il credito come soggetto a prescrizione quinquennale anziché decennale. Le amministrazioni intimate hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato, contestando l'esistenza del diritto alla rideterminazione delle somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale delle specializzande, ritenendo errata l'applicazione della prescrizione quinquennale al credito relativo alla rivalutazione annuale e alla rideterminazione triennale della borsa di studio. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato delle amministrazioni, sia perché per alcune di esse la decisione di primo grado favorevole non era stata impugnata in appello, sia perché, nei confronti dell'Università, sulla spettanza del diritto si era formato giudicato, essendo stata devoluta in appello solo l'eccezione di prescrizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, che dovrà decidere nel merito e regolare anche le spese.
Norme richiamate
richiamato per affermare la prescrizione ordinaria decennale applicabile al credito azionato
ritenuto non applicabile perché riguarda prestazioni periodiche liquide ed esigibili, mentre qui si trattava di importi non quantificati e non messi a disposizione
art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991
fonte del diritto alla borsa di studio e ai relativi meccanismi di adeguamento per i medici specializzandi
richiamato per ricondurre l'obbligazione risarcitoria da mancata attuazione del diritto UE nell'ambito delle obbligazioni ex lege
escluso quale fondamento della responsabilità dello Stato per omessa attuazione della direttiva, preferendosi lo schema dell'inadempimento di obbligazione ex lege
art. 4, par. 3, TUE
richiamato come norma che impone agli Stati membri di adottare tutte le misure idonee ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'ordinamento UE
art. 288 TFUE
richiamato quale disposizione specificamente relativa alle direttive UE
art. 291 TFUE
richiamato in relazione agli obblighi di attuazione del diritto dell'Unione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo a carico della parte soccombente tenuta al relativo pagamento
Massime di principio
- Il credito relativo alla rivalutazione e alla rideterminazione di somme dovute in attuazione di un diritto attribuito da fonte normativa, quando non sia stato previamente quantificato e messo a disposizione del creditore, non integra una prestazione periodica liquida ed esigibile ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., ma resta soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
- Ai fini dell'art. 2948 n. 4 c.c., la prescrizione quinquennale opera solo per rate o prestazioni pecuniarie già liquidate ed esigibili; non si estende agli importi ulteriori derivanti da rivalutazione o adeguamento non ancora determinati con provvedimento dell'amministrazione debitrice.
- La mancata quantificazione e corresponsione di importi dovuti in attuazione del diritto dell'Unione europea può essere qualificata come inadempimento di un'obbligazione ex lege dello Stato, con applicazione della disciplina della responsabilità contrattuale e del correlato termine prescrizionale decennale.
- Non è corretta l'assimilazione del trattamento economico dei medici specializzandi alla retribuzione dei pubblici dipendenti, poiché l'emolumento riconosciuto agli specializzandi non è corrispettivo di una prestazione lavorativa, ma sostegno economico funzionale alla formazione specialistica.
- Il giudicato copre non solo il dispositivo ma anche l'accertamento del fatto costitutivo che costituisce antecedente logico necessario della decisione; se in appello è devoluta soltanto una questione di prescrizione, non può più essere rimessa in discussione l'esistenza del diritto già accertata con pronuncia non impugnata sul punto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 31 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02858/2024 del 31/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 31 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02859/2024 del 31/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 31 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02866/2024 del 31/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 31 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02875/2024 del 31/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 31 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02876/2024 del 31/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 31 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02902/2024 del 31/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →