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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07150/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

La società, nell'ambito della propria attività imprenditoriale, aveva accettato in pagamento una cessione di credito di importo pari a 546 euro, originato da un sinistro stradale. Non essendo riuscita a riscuotere il credito ceduto, aveva agito in giudizio contro l'assicurazione e l'altra parte coinvolta nel sinistro per ottenere il pagamento della somma ceduta e il risarcimento del danno da inadempimento nelle attività di recupero del credito; in via subordinata aveva chiamato in causa il cedente, prospettandone la responsabilità quale garante della cessione. Il Tribunale di Roma ha poi dichiarato estinto il giudizio per mancata tempestiva integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione dell'art. 307, comma 4, c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo di avere consegnato la notifica all'Ufficiale giudiziario entro il termine perentorio assegnato per l'integrazione del contraddittorio e che, dunque, l'eventuale ritardo nel perfezionamento verso il destinatario non poteva esserle imputato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo: richiamando il principio secondo cui, ai fini del rispetto del termine imposto al notificante, rileva la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, mentre il ritardo successivo nel perfezionamento nei confronti del destinatario non è imputabile alla parte che ha effettuato la notifica, ha cassato l'ordinanza di estinzione. Il giudizio è stato rinviato al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 1260 c.c.

    richiamato come base della domanda di pagamento del credito ceduto

  • art. 1267 c.c.

    richiamato in relazione alla garanzia nella cessione pro solvendo

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per fondare la domanda di responsabilità per inadempimento

  • art. 1374 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente a supporto delle obbligazioni derivanti dal contratto

  • art. 307, comma 4, c.p.c.

    norma sulla estinzione del processo per omessa tempestiva integrazione del contraddittorio; la Corte ne esclude l'applicazione quando la notifica è stata consegnata al notificatore entro il termine

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato come ipotesi di integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari

  • art. 331 cod. proc. civ.

    richiamato quale termine perentorio per l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione

  • art. 163 bis c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per individuare il termine entro cui la notifica doveva perfezionarsi

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    invocato come motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    invocato come motivo di ricorso per nullità del procedimento o della sentenza

Massime di principio

  • Ai fini del rispetto di un termine perentorio posto a carico del notificante, la notificazione si considera tempestiva se l'atto è stato consegnato all'ufficiale giudiziario entro il termine, anche se il perfezionamento nei confronti del destinatario avviene successivamente per ragioni non imputabili al notificante.
  • Quando la data di deposito del piego non consegnato non sia documentalmente ricostruibile e il perfezionamento della notifica verso il destinatario ricada oltre la scadenza del termine, incombe sul notificante l'onere di provare la tempestività della notifica attraverso la prova della consegna iniziale all'ufficiale giudiziario.
  • L'estinzione del processo per mancata integrazione del contraddittorio non può essere dichiarata se la parte onerata dimostra di avere tempestivamente avviato il procedimento notificatorio nei modi di legge; il ritardo del servizio postale o dell'apparato notificatorio non può essere addebitato alla parte.
  • Il principio del perfezionamento differenziato della notifica tutela il notificante dagli effetti decadenziali di attività notificatorie sottratte al suo controllo, in coerenza con l'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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