Sentenza n. 11/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - della determina del Ministero della Difesa, Direzione Generale del personale militare, prot. M_D -OMISSIS- REG-OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, con la quale è stata respinta l’istanza, presentata dal ricorrente, tesa ad ottenere la cessazione degli effetti civili della sanzione disciplinare di corpo inflittagli il -OMISSIS- e trascritta nella propria documentazione personale; - del presupposto parere del Comandante della Legione Carabinieri Calabria del -OMISSIS-, non comunicato; - del presupposto parere del Comandante del Comando Provinciale di Reggio Calabria del-OMISSIS-, non comunicato; - del presupposto parere del Comandante del Gruppo Carabinieri di -OMISSIS- del-OMISSIS-, non comunicato; - del presupposto parere del Comandante della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- del-OMISSIS-, non comunicato; - e di ogni ulteriore atto antecedente, connesso, conseguente e/o consequenziale ai suddetti e, comunque, ostativo all’accoglimento del ricorso; - nonché per l’accertamento del diritto alla cancellazione della sanzione disciplinare di corpo inflitta al sig. -OMISSIS- il -OMISSIS- e trascritta nella propria documentazione personale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina ministeriale di rigetto dell'istanza di cessazione degli effetti di una sanzione disciplinare di corpo, con i relativi pareri gerarchici presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 1369 del Codice dell'ordinamento militare per ottenere la cancellazione degli effetti di una sanzione disciplinare di corpo della consegna semplice, inflitta nel 2022. Ha dedotto: violazione dell'art. 1369 COM, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria, poiché tre autorità gerarchiche avevano inizialmente espresso pareri favorevoli e, a distanza di pochi giorni, li avevano sostituiti con pareri sfavorevoli senza spiegare il mutamento; errore e travisamento dei fatti, perché l'Amministrazione aveva considerato come indice negativo la precedente sanzione del 2016, già cancellata nel 2020, e aveva ritenuto esiguo il tempo trascorso tra le sanzioni; violazione dei commi 2 e 3 dell'art. 1369 COM e della relativa circolare applicativa, per avere rivalutato una sanzione ormai cancellata, introdotto un ulteriore periodo di osservazione non previsto dalla legge e omesso di ponderare il complessivo rendimento professionale, i precedenti di servizio e i giudizi positivi riportati dal militare. Il ricorrente ha inoltre contestato il giudizio di rendimento discontinuo e la valorizzazione delle qualifiche risultanti dalle note caratteristiche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la determina ministeriale e gli atti impugnati. Ha ritenuto che la cancellazione della sanzione disciplinare produce, dalla data del provvedimento favorevole, l'eliminazione dei relativi effetti giuridici e impedisce all'Amministrazione di utilizzarla quale autonomo elemento negativo o quale base per una sorta di recidiva in procedimenti successivi. L'Amministrazione può considerare le sanzioni non cancellate e precedenti rigetti di analoghe istanze, ma non una sanzione già cancellata né i fatti che l'avevano determinata, salvo rivalutare il comportamento successivo alla sanzione oggetto della nuova istanza. Il provvedimento impugnato aveva invece attribuito rilievo decisivo al fatto che il militare avesse già beneficiato della cancellazione di una precedente sanzione e fosse successivamente incorso in una nuova sanzione, così vanificando la ratio riabilitativa dell'istituto. Il giudice ha inoltre rilevato che l'Amministrazione non aveva spiegato il repentino mutamento dei pareri gerarchici da favorevoli a sfavorevoli, né aveva dato conto dei pareri favorevoli e delle ragioni della prevalenza di quelli contrari, limitandosi a richiamare questi ultimi. Anche il giudizio sul rendimento è stato ritenuto viziato: la qualifica "superiore alla media" costituisce una valutazione positiva e il mancato conseguimento della qualifica "eccellente" non dimostra l'assenza di ravvedimento. Le note caratteristiche, aventi finalità più ampie, non possono essere automaticamente sovrapposte alla valutazione specifica della riabilitazione ai sensi dell'art. 1369 COM. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 1369 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L'istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari diverse dal richiamo. 2. Il Ministro, ovvero l'autorità militare da lui delegata, decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente. 3. In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva.
La cancellazione ha funzione riabilitativa e, dalla data del provvedimento favorevole, elimina gli effetti giuridici della sanzione. Una sanzione cancellata non può essere utilizzata automaticamente in senso negativo in successive valutazioni o per configurare una recidiva. Nella nuova istanza devono essere valutati il comportamento successivo alla sanzione oggetto di cancellazione e tutti i precedenti di servizio pertinenti, senza rivalutare negativamente sanzioni già cancellate.
Le osservazioni del privato sul preavviso di rigetto devono essere effettivamente esaminate; quando evidenziano contrasti tra atti del procedimento, l'Amministrazione deve motivare specificamente sulle ragioni della decisione adottata.
art. 1026 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
I giudizi espressi nella scheda valutativa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente.
La qualifica "superiore alla media" è positiva e il mancato conseguimento della qualifica massima non dimostra automaticamente l'assenza di ravvedimento o di recupero dell'affidabilità.
Richiamato nel testo con riferimento al termine di conclusione del procedimento e alla comunicazione delle note caratteristiche; non costituisce, tuttavia, la ratio decisiva dell'annullamento.
Massime di principio
- La cancellazione degli effetti di una sanzione disciplinare di corpo ai sensi dell'art. 1369 COM ha natura sostanzialmente riabilitativa: dalla data del provvedimento favorevole l'Amministrazione non può attribuire alla sanzione cancellata conseguenze negative automatiche in successive valutazioni, avanzamenti o procedimenti di cancellazione di ulteriori sanzioni.
- Nel procedimento di cancellazione di una sanzione disciplinare di corpo, l'Amministrazione può valutare le sanzioni non cancellate e i precedenti rigetti di analoghe istanze, ma non può utilizzare una sanzione già cancellata o i fatti che l'avevano determinata per formulare un giudizio negativo o per configurare una recidiva; deve invece concentrarsi sul comportamento successivo alla sanzione della quale è chiesta la cancellazione.
- Quando, nel corso di un procedimento, le autorità competenti esprimono pareri prima favorevoli e poi sfavorevoli sul medesimo oggetto, l'Amministrazione procedente deve esaminare entrambi, spiegare le ragioni del mutamento e motivare specificamente perché intende attribuire prevalenza ai pareri contrari. Non è sufficiente richiamare il carattere non vincolante dei pareri.
- La valutazione dei precedenti di servizio richiesta dall'art. 1369 COM deve essere complessiva e coerente con la funzione riabilitativa dell'istituto; l'Amministrazione non può introdurre un ulteriore periodo di osservazione non previsto dalla legge senza una motivazione conforme ai presupposti normativi.
- Le qualifiche delle note caratteristiche e la valutazione del ravvedimento ai fini dell'art. 1369 COM sono giudizi autonomi, con finalità diverse. Una qualifica positiva ma non massima, come "superiore alla media", non consente di desumere automaticamente l'assenza di recupero comportamentale o professionale.
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