Cassazione Penale, Sentenza n. 14245/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 606, co. 1 lett. e) c.p.p.; il ricorrente sosteneva l'assenza di gravi indizi a suo carico in relazione al reato di cui all'art. 512-bis c.p., lamentando l'assenza di elementi concreti che provassero una sua attività funzionale alla realizzazione dell'intestazione fittizia e la mancata configurabilità del dolo specifico.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo del ricorso fosse una mera reiterazione, generica e non specifica, delle censure già sollevate e disattese in sede di merito. Il provvedimento di riesame aveva motivato in modo logico e coerente la sussistenza di pregnanti indizi, fondandosi, in particolare, su intercettazioni che mostravano l'operatività dello Sciacovelli nella costituzione di una ditta fittizia e nella predisposizione di un contratto di locazione formale per un parcheggio la cui gestione reale sarebbe spettata a Pietro Tumminia. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, co. 1 lett. e) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come violata; la Corte l'ha applicata per valutare la specificità del motivo di cassazione e ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico e ripetitivo delle censure già dedotte in sede di merito
Norma penale relativa all'intestazione fittizia di beni; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi circa gli elementi oggettivi del reato e il dolo specifico, sulla base di intercettazioni e del comportamento volto a costituire una ditta e un contratto fittizi per eludere le limitazioni derivanti dalla condizione di Tumminia
Richiamato in relazione alla qualità soggettiva di Tumminia (condannato per reati di tipo mafioso); la Corte ha considerato la conoscenza da parte dell'indagato di tale status come elemento probatorio della consapevolezza e del dolo nella intestazione fittizia
Norma procedurale che disciplina il ricorso al Tribunale del Riesame, utilizzata nel procedimento oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte
art. 94, co. 1 cod. proc. pen.
Richiamato a fini di adempimenti amministrativi consequenziali alla decisione della Corte (disposizioni di cancelleria)
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e contenere una critica argomentata alla motivazione della corte di merito; la mera reiterazione delle stesse censure già disattese determina inammissibilità.
- Per contestare la sussistenza di gravi indizi a supporto di misure cautelari è necessario indicare elementi concreti e punti di criticità precisi nell'apprezzamento delle prove e non affermazioni generiche.
- Intercettazioni che mostrano l'impegno attivo dell'indagato nella costituzione di strutture societarie o contrattuali fittizie e nella destinazione effettiva dei beni ad un terzo indicano gravi indizi e possono comprovare il dolo specifico dell'intestazione fittizia.
- La consapevolezza dello status criminale del beneficiario effettivo (es. condanna per 416-bis o misura di prevenzione) rafforza l'elemento soggettivo del reato di intestazione fittizia quando l'imputato agevola la sottrazione di attività economiche.
- Eccezioni generiche sulla insufficiente motivazione in tema di esigenze cautelari sono inammissibili se non vengono formulate in termini circostanziati; l'assenza di specificità può comportare anche sanzioni economiche a carico del ricorrente.
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