Cassazione Penale, Sentenza n. 37279/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dalla Corte d'Appello di Lecce per vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), con la doglianza che la Corte territoriale avrebbe offerto una diversa lettura della prova testimoniale (in particolare delle dichiarazioni del teste Buongiorno Francesco) senza fornire una puntuale e razionale giustificazione del mutamento di valutazione rispetto alla sentenza di primo grado che aveva ritenuto invece sussistenti gli elementi per la condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia fornito adeguata e rafforzata motivazione nell'assolvere per non sussistenza del fatto, valorizzando le incertezze, le contraddizioni e la possibile indizione postuma del ricordo del teste Buongiorno (anche da parte di un terzo), nonché l'ondivaga ricostruzione su qualifica e natura dei prodotti offerti. Per tali ragioni la valutazione di appello è stata considerata conforme al canone del ragionevole dubbio. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norme indicate come titolo di reato contestato nel procedimento di merito; la sentenza d'appello ha ritenuto non provata la responsabilità penale rispetto agli elementi richiesti da tali disposizioni
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Fondamento del motivo di ricorso per vizio di motivazione relativo alla 'mancata, insufficiente e contraddittoria prova della responsabilità penale dell'imputato'; la Corte di Cassazione ha esaminato tale censura e l'ha ritenuta infondata
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 (Dasgupta); Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016 (Mangano); S.U. n. 14800 del 21/12/2017 (Troise) e altre pronunce citate
Principi applicati: obbligo del giudice d'appello, quando riforma in senso assolutorio una condanna di primo grado, di fornire motivazione rafforzata e di valutare secondo il criterio della 'certezza processuale' oltre il ragionevole dubbio; la Corte d'Appello ha rispettato tali canoni
Massime di principio
- Il giudice d'appello che assolve in riforma di una condanna di primo grado deve dare una motivazione rafforzata, spiegando puntualmente le ragioni delle difformi conclusioni rispetto al primo giudice
- La presenza di contraddizioni, imprecisioni o indizi che il ricordo del teste sia stato indotto da terzi può incidere rilevantemente sull'attendibilità della testimonianza e, quindi, sul giudizio di colpevolezza
- La condanna penale richiede 'certezza processuale' della responsabilità oltre il ragionevole dubbio: se il complesso probatorio lascia dubbi significativi, prevale la decisione assolutoria
- La Corte d'appello può basarsi sul materiale probatorio già raccolto in primo grado senza rinnovare l'istruttoria, purché esponga in modo adeguato e dettagliato le ragioni della diversa valutazione
- Un ricorso per vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) è infondato se la motivazione di appello dimostra coerentemente e specificamente le ragioni della riconsiderazione della prova
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