Cassazione Civile, Ordinanza n. 33629/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Una società creditrice di un venditore propose in primo grado domanda di simulazione, e in subordine azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., contro la compravendita con cui un fabbricato in corso di costruzione e un terreno erano stati trasferiti a una acquirente. Il tribunale rigettò le domande. In appello la Corte territoriale accolse l'impugnazione principale del creditore originario e l'appello incidentale della società SAFI s.r.l., dichiarando inefficace la compravendita verso entrambe. L'acquirente ricorse per cassazione con sei motivi: con il primo dedusse l'inammissibilità dell'appello incidentale di SAFI perché proposto oltre il termine di cui all'art. 343 c.p.c.; con il secondo censurò l'applicazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che il credito tutelato fosse sorto dopo l'atto e che, in tal caso, non bastasse la mera scientia damni del terzo, occorrendo la participatio fraudis; gli altri motivi erano subordinati e riguardavano comunque l'elemento soggettivo della revocatoria. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che l'appello incidentale era stato depositato il giorno prima dell'udienza di comparizione e quindi era tardivo e inammissibile; ha inoltre accolto il secondo motivo perché il credito risultava, in base ai titoli richiamati nel precetto, insorto dopo la compravendita del 24 marzo 2004, sicché la Corte d'appello avrebbe dovuto accertare non la sola scientia damni ma la più rigorosa partecipatio fraudis del terzo acquirente.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo e ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello nella parte in cui aveva dichiarato inefficace l'atto di compravendita nei confronti della SAFI s.r.l., regolando le spese tra acquirente e SAFI secondo soccombenza. Ha poi accolto il secondo motivo, assorbendo gli altri, e ha cassato con rinvio alla Corte d'appello di Roma la sentenza nella parte in cui aveva dichiarato inefficace la compravendita nei confronti della società creditrice originaria, affinché sia riesaminata la revocatoria alla luce del principio per cui, se il credito è successivo all'atto oneroso, è necessaria la prova della partecipazione fraudolenta del terzo. La causa è stata quindi definita in parte senza rinvio e in parte con rinvio.
Norme richiamate
Per gli atti a titolo oneroso anteriori al sorgere del credito non è sufficiente la sola consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori, ma occorre anche la partecipazione fraudolenta del terzo alla preordinazione dell'alienazione.
Censurato insieme ad altre norme nel primo motivo di ricorso, ma la decisione si concentra sulla tardività dell'appello incidentale.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in relazione al termine per la costituzione dell'appellato e alla tempestività dell'appello incidentale.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza autonoma statuizione specifica.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, connesso al regime e ai termini dell'appello incidentale.
art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
Usato come parametro del vizio processuale dedotto nel primo motivo.
Richiamato nel secondo motivo in relazione all'accertamento della data di insorgenza del credito.
Richiamato nel secondo motivo come norma sull'onere della prova in tema di revocatoria.
Il termine per proporre l'appello incidentale, a ritroso rispetto all'udienza, è perentorio e la sua violazione comporta inammissibilità.
Costituisce il termine esterno per l'impugnazione incidentale, derogabile solo quando l'interesse sorga dall'impugnazione principale.
Costituisce il termine esterno per l'impugnazione incidentale, derogabile solo quando l'interesse sorga dall'impugnazione principale.
Consente la deroga al termine esterno per l'impugnazione incidentale se l'interesse all'impugnazione nasce dall'impugnazione principale.
Richiamato come unica possibile via di rimessione in termini rispetto al termine interno dell'appello incidentale.
Consente la cassazione senza rinvio quando il processo non poteva essere proseguito per l'inammissibilità dell'appello incidentale.
Massime di principio
- L'appello incidentale deve rispettare sia il termine esterno di impugnazione sia il termine interno per la costituzione e il deposito della comparsa contenente l'impugnazione; i due termini hanno funzione diversa e sono cumulativi, non alternativi.
- Il termine interno per proporre appello incidentale è perentorio: se la comparsa è depositata oltre il termine a ritroso prima dell'udienza di comparizione, l'impugnazione è inammissibile anche se il termine esterno non è ancora scaduto.
- La tardività dell'appello incidentale è rilevabile d'ufficio, trattandosi di decadenza posta a tutela di interessi generali e della parità processuale delle parti.
- In tema di revocatoria ordinaria, quando l'atto a titolo oneroso è anteriore al sorgere del credito, non basta la scientia damni del terzo acquirente: è necessaria la prova della partecipazione fraudolenta alla preordinazione dell'atto lesivo.
- Ai fini dell'azione revocatoria, la data di insorgenza del credito va accertata in base alla scadenza del titolo o al momento in cui la pretesa diviene esistente, non alla sola sua azionabilità.
- Se il giudice d'appello applica il parametro soggettivo della sola consapevolezza del pregiudizio in una fattispecie in cui il credito è successivo all'atto, la decisione è censurabile per falsa applicazione dell'art. 2901 c.c.
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