Cassazione Civile, Ordinanza n. 29616/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto di obbligazioni argentine, rivelatesi poi insolute, disposto da un cliente della banca e poi contestato insieme a un secondo soggetto che agiva come co-ricorrente. In appello la banca aveva ottenuto il rigetto delle domande risarcitorie/di nullità dei clienti; la Corte territoriale aveva ritenuto: non decisiva la dedotta falsità della firma sull'ordine di acquisto, poiché non era stata contestata la prima sottoscrizione del cliente; insussistente la nullità dell'operazione per asserite carenze informative, perché la violazione degli obblighi di informazione non determina nullità quando il contratto quadro esiste; non ravvisabile un danno morale; provata l'avvenuta informativa sulla rischiosità e l'autorizzazione scritta del cliente a dare corso all'ordine nonostante l'inadeguatezza. In Cassazione i ricorrenti denunciavano la violazione dell'art. 21 TUF e dell'art. 26 del regolamento Consob n. 11522/1998, sostenendo che l'obbligo informativo fosse stato assolto con una formula generica e di stile, senza specificazione delle informazioni concretamente rese al risparmiatore, e che la banca fosse quindi incorsa in grave inadempimento degli obblighi informativi "passivi" e "attivi".
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in caso di operazioni non adeguate, l'intermediario non ha un divieto assoluto di eseguirle, ma deve informare il cliente dell'inadeguatezza e delle ragioni della stessa; se il cliente, adeguatamente avvertito, autorizza per iscritto l'operazione, tale dichiarazione fa presumere l'adempimento dell'obbligo informativo specificamente gravante sulla banca. La presunzione, tuttavia, può essere vinta se l'investitore alleghi omissioni informative specifiche, nel qual caso l'intermediario deve provare di averle rese. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la decisione impugnata si fosse correttamente allineata a tali principi, avendo valorizzato l'autorizzazione scritta del cliente e le informazioni sulla rischiosità e non rimborsabilità del titolo, mentre le contestazioni dei ricorrenti erano generiche. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiama gli obblighi dell'intermediario di diligenza, correttezza, trasparenza e informazione nei servizi di investimento; tali obblighi convergono nella segnalazione della non adeguatezza dell'operazione al cliente.
art. 26 delibera Consob 11522/1998
è richiamato dai ricorrenti come fonte dell'obbligo informativo; la Corte lo considera nel quadro degli obblighi informativi dell'intermediario.
art. 28 regolamento Consob n. 11522/1998
indica il dovere dell'intermediario di raccogliere le informazioni sul cliente e di valutare l'adeguatezza dell'operazione secondo la regola know your customer.
art. 29 regolamento Consob n. 11522/1998
"Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate..."
non introduce un divieto assoluto di eseguire operazioni non adeguate; consente l'esecuzione se il cliente, informato delle ragioni dell'inadeguatezza, autorizza per iscritto l'operazione o con supporto equivalente.
richiamato solo per affermare che la facoltà di recesso dell'intermediario non viene estesa dal legislatore alle singole operazioni inadeguate al di fuori dell'ipotesi specificamente disciplinata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nelle operazioni finanziarie giudicate non adeguate, l'intermediario non è tenuto ad astenersi in modo assoluto dall'esecuzione: può darvi corso se ha previamente informato il cliente dell'inadeguatezza e delle relative ragioni e se riceve un'autorizzazione espressa e scritta.
- La sottoscrizione da parte del cliente della clausola di avvertimento sull'inadeguatezza dell'operazione fa presumere l'adempimento dell'obbligo informativo dell'intermediario, ma non lo prova in modo definitivo se il cliente deduce omissioni specifiche.
- Quando il risparmiatore contesta di non aver ricevuto informazioni determinate e decisive, l'onere di provare l'effettiva comunicazione di tali informazioni grava sull'intermediario.
- Gli obblighi dell'intermediario ex art. 21 TUF e regolamento Consob sono funzionali alla regola di adeguatezza/suitability e richiedono una informazione individualizzata, concreta e preventiva sulla rischiosità del prodotto e sulle ragioni della non adeguatezza.
- Contestazioni generiche e non specifiche del cliente non sono sufficienti a superare la presunzione derivante dall'autorizzazione scritta all'operazione inadeguata.
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