Cassazione Civile, Ordinanza n. 04777/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una banca per ottenere l'ammissione in via ipotecaria di un credito derivante da mutuo fondiario concesso a una società poi fallita. Il giudice delegato aveva escluso la prelazione e ammesso il credito al chirografo, ritenendo nullo l'intero assetto negoziale per difetto di causa e per superamento del limite di finanziabilità, oppure comunque revocabile ai sensi della disciplina fallimentare e dell'art. 2901 c.c. Il tribunale, invece, aveva escluso la nullità ma aveva accolto solo in parte l'eccezione revocatoria sollevata dalla curatela, ritenendo che una parte delle erogazioni fosse in realtà servita a ripianare un debito preesistente sul conto corrente della debitrice e che la banca fosse consapevole del pregiudizio arrecato agli altri creditori mediante l'acquisizione dell'ipoteca. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha sostenuto che l'art. 69-bis l.fall., che prevede termini decadenziali per l'esercizio delle azioni revocatorie dal curatore, si applicherebbe anche alla revocatoria ordinaria esercitata in via d'eccezione ex art. 95 l.fall., così che, decorso il termine, la curatela non potrebbe più opporre la revocatoria; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. e delle norme processuali, lamentando che il tribunale avesse riconosciuto l'eventus damni e la consapevolezza della banca senza adeguata prova, trascurando che i crediti ammessi al passivo erano sorti dopo il mutuo e l'iscrizione ipotecaria e che mancava la dimostrazione del pregiudizio ai creditori anteriori.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che i termini decadenziali dell'art. 69-bis l.fall. riguardano l'esercizio dell'azione revocatoria da parte del curatore e non anche l'eccezione revocatoria sollevata in sede di verifica del passivo ex art. 95 l.fall., la quale resta proponibile anche se l'azione sia prescritta o decaduta. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che il tribunale avesse omesso di spiegare in modo adeguato quali fatti la curatela dovesse provare ai fini dell'art. 2901 c.c. e su quali basi fossero stati accertati l'eventus damni e la consapevolezza del pregiudizio, con conseguente vizio motivazionale/violazione di legge rilevante. Il decreto del Tribunale di Macerata è stato quindi cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 98 legge fall.
opposizione ex art.98 legge fall.
individua il rimedio esperito dalla banca per contestare lo stato passivo.
art. 69-bis legge fall.
Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.
i termini decadenziali limitano l'esercizio dell'azione revocatoria da parte del curatore, ma non si estendono all'eccezione revocatoria sollevata in sede di verifica del passivo.
art. 95 legge fall.
eccepire in sede di progetto di stato passivo l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione anche se è prescritta la relativa azione
consente al curatore di opporre in via incidentale la revocabilità del titolo per paralizzare il credito o la prelazione, anche quando l'azione sia prescritta; la Corte ne esclude la limitazione alle sole ipotesi di prescrizione, ritenendo non opponibile la decadenza di cui all'art. 69-bis.
art. 66 legge fall.
attribuisce al curatore la legittimazione ad agire in revocatoria anche secondo le norme del codice civile, con necessaria compatibilità con la disciplina concorsuale.
restano fermi i presupposti sostanziali dell'azione revocatoria ordinaria, che il curatore esercita in rappresentanza della massa ma senza alterarne gli elementi costitutivi.
la Corte richiama il riparto dell'onere probatorio: il curatore deve allegare e provare i fatti costitutivi della revocatoria, compreso il pregiudizio ai creditori e la consapevolezza del terzo quando richiesta.
richiamato nel primo motivo quale parametro della denunciata violazione di legge processuale.
richiamato nel secondo motivo con riferimento alla valutazione delle prove poste a base dell'accertamento.
Massime di principio
- Nel procedimento di verifica del passivo fallimentare, il curatore può opporre in via d'eccezione la revocabilità del titolo del credito o della prelazione anche se l'azione revocatoria non sia più proponibile, poiché l'art. 95 l.fall. riguarda un'eccezione incidentale e non un'autonoma azione.
- I termini decadenziali previsti per l'esercizio delle azioni revocatorie dal curatore hanno natura speciale e processuale e non sono suscettibili di applicazione estensiva all'eccezione revocatoria sollevata in sede di accertamento del passivo.
- L'azione revocatoria esercitata dal curatore ai sensi della legge fallimentare conserva i presupposti sostanziali dell'art. 2901 c.c.; la disciplina concorsuale incide su legittimazione, effetti e competenza, ma non altera gli elementi costitutivi della revocatoria.
- Se il giudice accoglie o rigetta l'eccezione revocatoria in sede di stato passivo, deve indicare con chiarezza quali fatti siano stati provati dalla curatela e come tali fatti integrino i presupposti dell'eventus damni e, quando richiesto, della consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo.
- La mera acquisizione di una garanzia reale a fronte di un debito preesistente non può essere affermata come pregiudizievole senza un accertamento motivato e completo sulla posizione dei creditori e sulla concreta incidenza dell'atto sulla garanzia patrimoniale.
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