Cassazione Civile, Ordinanza n. 03193/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Il ricorrente, cittadino senegalese entrato in Italia nel 2014 per ricongiungimento familiare con il padre, deduceva di avere ottenuto un permesso di soggiorno per motivi familiari e di avere poi presentato, nel 2016, istanza di rinnovo rimasta senza esito per lungo tempo. Solo nel luglio 2020 gli veniva notificato un decreto di archiviazione del procedimento di rinnovo del permesso per famiglia, e contestualmente un provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto. Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva respinto l'opposizione al decreto di espulsione articolava tre motivi: (1) violazione degli artt. 5, comma 9, 13, comma 2, lett. b), e 19, comma 1, d.lgs. 286/1998, sostenendo che l'archiviazione dell'istanza di rinnovo fosse un atto interno privo di contenuto e di efficacia di diniego, con conseguente illegittimità del decreto espulsivo per mancanza di valido atto presupposto; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 5, comma 5, e 9-bis d.lgs. 286/1998, per omesso esame dei vincoli familiari nel paese di accoglienza; (3) omessa pronuncia sull'eccezione relativa al difetto di motivazione e violazione degli artt. 13 e 14 d.lgs. 286/1998.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto assorbente il primo motivo, osservando che l'atto di archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non equivale, per contenuto ed efficacia, a un provvedimento di diniego del rinnovo; ne consegue che da tale atto non può legittimamente derivare un decreto di espulsione, mancando un valido atto presupposto. In ragione di ciò, la Corte ha cassato la decisione impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato il decreto di espulsione. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di merito e di legittimità per la peculiarità del caso.
Norme richiamate
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
È richiamato dal ricorrente come norma violata, in relazione alla gestione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno; la Corte non sviluppa un'interpretazione autonoma di tale disposizione perché decide sulla mancanza del valido atto presupposto.
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998
È invocato per contestare la legittimità del provvedimento di espulsione; la decisione afferma che il decreto espulsivo non può reggere se manca un valido provvedimento presupposto di diniego del titolo di soggiorno.
art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998
È richiamato nel primo motivo come disposizione ostativa all'espulsione in presenza di determinate situazioni; la Corte non si sofferma specificamente sul suo contenuto, poiché assorbe la censura nella carenza del presupposto amministrativo.
È il parametro processuale dedotto per i motivi di ricorso per cassazione, fondati su violazione di legge e omesso esame/omessa pronuncia.
È richiamato nel secondo motivo come norma sulla valutazione delle allegazioni e delle prove; la Corte non vi attribuisce rilievo decisivo, ritenendo assorbente il vizio del presupposto del decreto espulsivo.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
È menzionato nel secondo motivo in relazione ai vincoli familiari; la Corte non esamina nel merito tale profilo, perché accoglie il ricorso per la diversa ragione della mancanza di valido atto presupposto.
È richiamato nel secondo motivo; la Corte non ne fa applicazione decisiva nel provvedimento.
È evocato nel terzo motivo, ma non viene sviluppato in motivazione poiché la Corte decide sul primo motivo.
È la norma generale in tema di espulsione, richiamata anche nel terzo motivo; la Corte ribadisce che il provvedimento espulsivo richiede un valido presupposto amministrativo.
Massime di principio
- Un decreto di espulsione fondato sull'irregolarità del soggiorno non può essere legittimamente emesso se l'atto amministrativo presupposto relativo al rinnovo del permesso non ha contenuto e efficacia equivalenti a un diniego valido e idoneo a produrre effetti esterni.
- L'archiviazione interna di un'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, se non assume i caratteri sostanziali di un provvedimento di diniego, non può essere utilizzata come base per l'espulsione dello straniero.
- Quando la decisione di legittimità accerta la mancanza del presupposto del provvedimento impugnato, le ulteriori censure sul merito o sulla motivazione possono restare assorbite.
- In presenza di una decisione che definisce il giudizio nel merito e annulla il provvedimento amministrativo, la Corte può compensare integralmente le spese in ragione delle peculiarità del caso.
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