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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32998/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente, già condannata in appello per il reato di evasione, ha proposto ricorso per cassazione deducendo il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte rileva che il motivo ripropone censure già esaminate dai giudici di merito e risulta comunque generico, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    individua il reato oggetto della condanna impugnata, ossia l'evasione.

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato indirettamente quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il cui mancato riconoscimento è stato dedotto nel ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto richiede una critica puntuale della motivazione di merito; una censura generica non consente il vaglio di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Se il giudice di merito ha già valutato la questione relativa alla particolare tenuità del fatto, la sua mera riproposizione in cassazione non è di per sé idonea a fondare l'accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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