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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22047/2026 del 27/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004 con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA, negando la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA connessi a operazioni di sponsorizzazione sportiva ritenute in parte oggettivamente e comunque soggettivamente inesistenti, sovrafatturate e poste in essere nell'ambito di una frode fiscale. In appello la CTR aveva confermato il rigetto del ricorso valorizzando una serie di indizi e una sentenza penale resa a carico del legale rappresentante della società. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: (1) nullità per omessa pronuncia sul motivo d'appello subordinato relativo alla deducibilità dei costi, ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, anche in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti ma effettive e inerenti; (2) nullità per motivazione apparente e contraddittoria, sostenendo che la CTR avesse in realtà fondato la decisione sulla sola inesistenza soggettiva e su una sentenza penale che escludeva l'inesistenza oggettiva; (3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere la CTR desunto la misura della sovrafatturazione, pari a quattro quinti, da presunzioni prive di gravità, precisione e concordanza; (4) violazione dell'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, perché, a suo dire, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sarebbero comunque deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, ritenendo che la sentenza d'appello non fosse affetta da omessa pronuncia né da motivazione apparente, perché la CTR aveva fondato la decisione anche su elementi indiziari autonomi idonei a dimostrare l'inesistenza oggettiva, almeno parziale, delle operazioni di sponsorizzazione e quindi l'indeducibilità dei relativi costi. Ha inoltre escluso che la sentenza penale invocata dalla ricorrente potesse spiegare efficacia di giudicato ex art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, mancando l'identità dei fatti materiali, poiché il processo tributario riguardava l'anno 2004 mentre la sentenza penale si riferiva a fatti del 2008-2010. Quanto al vizio di presunzioni, la Corte ha ritenuto corretta la metodologia valutativa seguita dal giudice di merito, evidenziando che la proporzione di quattro quinti trovava riscontro sia in dati aggregati sia in un episodio specifico di restituzione del denaro, e che le critiche della ricorrente tendevano in realtà a sollecitare un diverso apprezzamento del merito, non consentito in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente; la Corte ha escluso la sussistenza di tali vizi perché la decisione d'appello conteneva una ratio decidendi sufficiente e non contraddittoria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato richiamato per dedurre la violazione di legge in tema di presunzioni e di deducibilità dei costi; la Corte ha ritenuto infondata la censura.

  • art. 14, comma 4-bis, legge n. 537 del 1993

    La Corte ha chiarito che la norma consente, ai fini delle imposte sui redditi, la deduzione dei costi anche relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, ma tale principio non giova quando la decisione di merito accerti, anche in via presuntiva, l'inesistenza oggettiva, totale o parziale, delle operazioni.

  • art. 8 d.l. n. 16 del 2012

    Ha introdotto la disciplina richiamata dall'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, invocata dalla ricorrente a sostegno della deducibilità dei costi.

  • art. 2727 c.c.

    Riguarda le presunzioni semplici; la Corte ha ribadito che in cassazione è censurabile solo la violazione del corretto metodo di sussunzione nei parametri di gravità, precisione e concordanza, non una rivalutazione del merito.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ha precisato che il sindacato di legittimità sulla prova presuntiva riguarda la corretta applicazione dei criteri di gravità, precisione e concordanza, non una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    "La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso ... ha, in questo, efficacia di giudicato ... quanto ai fatti medesimi"

    La Corte ha negato l'efficacia vincolante della sentenza penale nel giudizio tributario perché mancava l'identità dei fatti materiali: la sentenza penale riguardava fatti del 2008-2010, mentre l'accertamento tributario concerneva l'anno d'imposta 2004.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato nella gestione del ricorso in camera di consiglio con memoria illustrativa, senza incidenza sulla ratio decidendi.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia espresso una ratio decidendi idonea a risolvere la controversia, anche se dichiara assorbite le ulteriori questioni.
  • La motivazione non è apparente o contraddittoria se la sentenza di merito si fonda su elementi istruttori autonomi e logicamente coerenti, anche quando richiami un precedente penale solo per uno specifico profilo probatorio.
  • La deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti non è configurabile ove il giudice accerti, anche per presunzioni, che le operazioni siano in realtà oggettivamente inesistenti, in tutto o in parte, o che vi sia sovrafatturazione con retrocessione del corrispettivo.
  • In cassazione il controllo sulle presunzioni semplici riguarda esclusivamente il rispetto dei parametri di gravità, precisione e concordanza e della corretta metodologia inferenziale; non è consentita una nuova valutazione del merito o una diversa lettura delle prove.
  • L'efficacia di giudicato della sentenza penale nel processo tributario ex art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 richiede l'identità dei fatti materiali oggetto di valutazione nei due giudizi; in difetto, la decisione penale non vincola il giudice tributario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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