Cassazione Civile, Ordinanza n. 24276/2025 del 31/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (istante)
La controversia
Un soggetto aveva ottenuto dalla Corte d'appello, in sede di equa riparazione ex legge Pinto, un decreto monitorio di accoglimento per l'irragionevole durata del fallimento di una società. Il decreto era stato emesso nei confronti del Ministero della giustizia ed era stato notificato, unitamente al ricorso, al Ministero dell'economia e delle finanze presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato. Entrambe le amministrazioni proponevano opposizione: il MEF eccepiva di non essere il soggetto passivamente legittimato; il Ministero della giustizia contestava sia la rettifica operata dal giudice monocratico del soggetto passivo, sia l'inefficacia del decreto per mancata notifica nel termine di legge nei suoi confronti. La Corte d'appello, ritenuta una sanatoria/rimessione in termini ex art. 4 l. n. 260/1958, aveva concesso un termine per la rinnovazione della notifica al Ministero della giustizia e poi rigettato l'opposizione. In cassazione le amministrazioni deducevano: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 3, comma 3, l. n. 89/2001 e dell'art. 4 l. n. 260/1958, sostenendo che la questione riguardasse la titolarità passiva del rapporto e non una mera irregolarità sanabile, e che l'art. 4 non fosse applicabile né nella fase monitoria né in quella di opposizione; 2) violazione degli artt. 4 l. n. 260/1958, 5 l. n. 89/2001 e 153 c.p.c., sostenendo che, essendo il decreto non notificato al Ministero della giustizia nel termine di trenta giorni, il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto dichiararne l'inefficacia e non rimettere in termini la parte, per di più d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate tutte le censure, affermando che l'errore nell'individuazione dell'amministrazione statale da convenire integra una irregolarità sanabile ai sensi dell'art. 4 l. n. 260/1958, applicabile anche nel procedimento di equa riparazione nella fase di opposizione, che è una fase a cognizione piena del medesimo procedimento. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. e ha ribadito che l'inefficacia del decreto può essere dichiarata solo in caso di mancata o giuridicamente inesistente notifica nel termine, non invece per nullità o irregolarità della notifica, che rilevano solo ai fini dell'opposizione tardiva. Conseguentemente ha confermato la condanna delle amministrazioni soccombenti alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha applicato anche le ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate
art. 3, legge 24 marzo 2001, n. 89
individua il soggetto pubblico passivamente legittimato nel procedimento di equa riparazione e disciplina la fase monitoria del procedimento.
art. 4, legge 25 marzo 1958, n. 260
l'errore nell'identificazione del soggetto pubblico destinatario dell'atto giudiziario, anche tra distinte amministrazioni statali assistite dall'Avvocatura dello Stato, costituisce irregolarità sanabile con rimessione in termini; la norma è applicabile anche nella fase di opposizione del procedimento di equa riparazione.
art. 5, legge 24 marzo 2001, n. 89
la sanzione di inefficacia del decreto opera solo se la notifica manchi del tutto o sia giuridicamente inesistente nel termine, non in caso di nullità o irregolarità della notificazione.
non vi è ultrapetizione quando il giudice applica d'ufficio la corretta disciplina giuridica a fronte di questioni effettivamente introdotte nel contraddittorio.
la Corte esclude che, nella specie, la rimessione in termini sia stata illegittimamente disposta d'ufficio.
art. 5-ter, legge 24 marzo 2001, n. 89
l'opposizione nel procedimento Pinto introduce una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento e non un autonomo giudizio impugnatorio.
l'inefficacia del decreto ingiuntivo è limitata alla mancata o inesistente notificazione nel termine; la notifica nulla o irregolare non la determina.
la nullità o irregolarità della notifica del decreto rileva solo per consentire l'opposizione tardiva, se ha impedito la tempestiva conoscenza del provvedimento.
le somme sanzionatorie per lite temeraria possono essere applicate anche nei confronti della pubblica amministrazione.
non ricorre incompatibilità del consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione accelerata e partecipi al collegio, secondo il precedente delle Sezioni Unite richiamato.
richiamato in relazione alla questione di incompatibilità del giudice.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione ex legge Pinto, l'erronea individuazione dell'amministrazione statale da convenire non integra di per sé una nullità insanabile, ma una irregolarità sanabile mediante rimessione in termini ai sensi dell'art. 4 l. n. 260/1958, quando l'atto sia comunque giunto all'Avvocatura dello Stato.
- L'opposizione al decreto emesso nel procedimento Pinto non è un giudizio autonomo, ma una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento; perciò la sanatoria dell'errore di individuazione del soggetto pubblico può essere disposta in tale fase.
- L'inefficacia del decreto monitorio può essere dichiarata solo se la notificazione del ricorso e del decreto sia mancata del tutto o sia giuridicamente inesistente nel termine previsto; la mera nullità o irregolarità della notificazione non comporta inefficacia, ma rileva soltanto ai fini dell'opposizione tardiva.
- La titolarità passiva dedotta dal ricorrente, quando attiene all'individuazione dell'amministrazione obbligata e non alla fondatezza sostanziale della pretesa, va trattata come questione di legittimazione ad causam e non come eccezione di merito idonea a precludere la sanatoria della notificazione.
- Non è configurabile ultrapetizione se il giudice applica la corretta disciplina processuale a una questione ritualmente emersa nel contraddittorio, anche quando ciò comporti la rimessione in termini del soggetto pubblico pretermesso.
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