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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00195/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando una non corretta valutazione delle prove poste a fondamento dell'attribuzione della condotta e l'insussistenza dell'elemento soggettivo. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che avrebbero dovuto essere concesse in equivalenza con la recidiva contestata. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, e il secondo manifestamente infondato e reiterativo, poiché la motivazione del diniego delle attenuanti era già adeguata, valorizzando precedenti specifici, assenza processuale, mancanza di resipiscenza, assenza di condotte risarcitorie e mancanza di elementi positivamente valutabili.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione evidenzia che le censure sulla prova e sull'elemento soggettivo erano volte a sollecitare una inammissibile rilettura del compendio probatorio, mentre il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione logica e sufficiente, fondata su elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La doglianza sulla valutazione delle prove è stata ritenuta non proponibile in cassazione quando mira a una diversa ricostruzione dei fatti e a una nuova valutazione del merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è stata richiamata nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche, senza che la Corte ravvisasse vizi nella motivazione del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare la motivazione di merito quando il ricorso tende soltanto a ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie, poiché la rilettura del materiale istruttorio è riservata al giudice di merito.
  • La doglianza sull'insussistenza dell'elemento soggettivo è inammissibile se si risolve in una contestazione della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito e non evidenzia reali vizi logici o giuridici della motivazione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi per la valutazione negativa, come precedenti specifici, comportamento processuale, mancanza di resipiscenza e assenza di risarcimento, senza dover esaminare singolarmente ogni elemento favorevole allegato dalla difesa.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente se individua in modo chiaro gli elementi che rendono non meritevole la concessione delle attenuanti generiche e consente il controllo di logicità della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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