Cassazione Penale, Sentenza n. 37049/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d\'Appello di Roma del 27/05/2021 che confermava la condanna, a seguito di giudizio abbreviato, per concorso in rapina (entrambi) e per furti in abitazione (Gonzales). Gonzales ha dedotto carenza di motivazione riguardo al riconoscimento fotografico operato dalle persone offese e alla valutazione basata su agganci di celle telefoniche privi di ulteriori riscontri. Morra ha lamentato mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione per l\'omessa concessione dell\'attenuante di cui all\'art. 116, comma secondo c.p., sostenendo di aver ripetutamente cercato di avvertire i complici per farli desistere dall\'azione criminale e che quindi non avrebbe dovuto rispondere come compartecipe con riferimento all\'esito rapinoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e, pertanto, inammissibili. Quanto a Gonzales, la Corte ha ritenuto che le censure consistessero in una surrettizia richiesta di rivalutazione del merito (riconoscimenti delle persone offese, chiamata in correità del Fuentes, individuazione della refurtiva) già valutati dalla Corte d\'Appello con motivazione logica e coerente. Quanto a Morra, la Corte ha confermato che l\'attenuante ex art. 116, comma secondo c.p. non si applica quando il furto programmato in abitazione comporta l\'accettazione del rischio che l\'evento possa trasformarsi in rapina se sopraggiungono i residenti; la telefonata invocata dalla difesa per dimostrare la volontà di far desistere i complici non era provata nel procedimento abbreviato. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell\'art. 606, comma terzo c.p.p.; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 116 cod. pen. (comma secondo)
L\'attenuante prevista dal secondo comma dell\'art. 116 cod. pen. non si riconosce quando l\'evento più grave (es. rapina) rientra nel prevedibile sviluppo della condotta originariamente programmata (es. furto in abitazione): la compartecipazione è valutata anche sotto il profilo del dolo indiretto/ eventuale
Disciplina il concorso di persone nel reato; la giurisprudenza considera rilevante il dolo indiretto o eventuale dell\'autore che abbia partecipato alla pianificazione o fornito informazioni utili all\'azione, integrando la responsabilità per il fatto più grave prevedibile
art. 606 cod. proc. pen. (comma terzo)
Consente alla Corte di Cassazione di dichiarare inammissibili i ricorsi che si limitano a una rivalutazione di merito o a censure non attinenti a vizi di diritto: i motivi fondati su nuova valutazione dei fatti sono inammissibili
Stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità, tra cui la condanna alle spese e l\'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha quantificato equitativamente la somma a carico dei ricorrenti
Massime di principio
- La Cassazione non ammette che l\'impugnazione serva a una nuova valutazione del merito: se il motivo si limita a rimettere in discussione l\'accertamento dei fatti fatto dalla Corte di merito, il ricorso sarà dichiarato inammissibile.
- Nei reati derivanti da furti in abitazione, la trasformazione in rapina per il sopraggiungere del proprietario è considerata un rischio prevedibile: chi partecipa alla pianificazione del furto in abitazione può essere ritenuto corresponsabile anche per la rapina a titolo di dolo indiretto/eventuale.
- Per ottenere l\'attenuante ex art. 116, comma secondo c.p. è necessario dimostrare concretamente che il comportamento del singolo compartente si è svolto in modo da non aver accettato né previsto il rischio del fatto più grave; mere asserzioni (es. telefonate non documentate) non sono sufficienti, specialmente nel rito abbreviato.
- La prova del riconoscimento fotografico e degli agganci delle celle telefoniche, pur suscettibile di contestazione, viene valutata nel merito dal giudice di merito: in Cassazione tali questioni sono inammissibili se non esposte come vizi di diritto specifici (es. nullità o vizio procedurale nella acquisizione della prova).
- Nel procedimento abbreviato è più difficile introdurre elementi probatori nuovi o pretendere una diversa valutazione se non si dimostra un vizio di diritto: le censure di fatto sono spesso respinte per inammissibilità.
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