Cassazione Penale, Ordinanza n. 21024/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di oltraggio. Dal testo emerge che nel ricorso era formulato un solo motivo, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico: il ricorrente non si sarebbe confrontato con le argomentazioni della decisione di merito, che avevano già esaminato e disatteso la doglianza con motivazione ritenuta giuridicamente corretta e priva di manifesta illogicità. In particolare, il giudice di merito aveva dato puntuale giustificazione sia della configurabilità del delitto di oltraggio sia dell'esclusione della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha rilevato che l'unico motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello, la quale aveva già spiegato in modo congruo e puntuale perché il fatto integrasse il delitto di oltraggio e perché non fosse applicabile la scriminante di cui all'art. 393-bis c.p. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite le statuizioni conseguenti previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma come scriminante invocata e esclusa dal giudice di merito, rispetto alla quale il ricorso non offre una specifica critica.
In caso di inammissibilità del ricorso, seguono le conseguenze processuali previste dalla norma.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limiti a una censura assertiva o ripetitiva.
- Quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione congrua e logicamente corretta sulla configurabilità del reato e sull'esclusione di una scriminante, il ricorso deve misurarsi puntualmente con tali argomenti, altrimenti è destinato all'inammissibilità.
- La mera contestazione della decisione senza una critica argomentata dei passaggi decisivi della motivazione non consente il sindacato di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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