Cassazione Penale, Sentenza n. 40087/2025 del 12/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la gravità indiziaria posta a fondamento della custodia cautelare, evidenziando gravi vizi di motivazione e incongruenze nelle dichiarazioni chiave, soprattutto quelle di Scuotto Giovanna (figlia della vittima) e delle loro presunte rispondenze con altri testi e collaboratori di giustizia. Si censurava in particolare: la valutazione centrale e non adeguatamente verificata delle dichiarazioni della Scuotto Giovanna (contraddizioni tra il racconto del 2017 e quello del 2023); l'apparente incoerenza e mancato confronto con le dichiarazioni di Sorrentino Francesco e di altri testi (Caterino, D'Ario, fratelli Scuotto); l'uso selettivo e non critico delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; la mancata considerazione degli elementi intercettati e della documentazione probatoria idonea a indebolire la presunzione aggravata dall'art. 416-bis; e l'omessa valutazione, da parte del giudice del rinvio, di tutta la nuova e complessiva documentazione probatoria dopo l'annullamento parziale precedente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso: ha ritenuto fondati il primo motivo dell'atto difensivo dell'avv. Cola e i primi due motivi dell'atto difensivo dell'avv. Pecoraro, constatando che il Tribunale del riesame non ha fornito una motivazione pienamente coerente e completa rispetto alle prescrizioni impartite dalla Prima Sezione nella precedente sentenza di annullamento. In particolare la Corte ha rilevato un vizio logico e motivazionale nel trattamento delle discrepanze tra le dichiarazioni di Scuotto Giovanna e quelle di Sorrentino Francesco e ha osservato che il giudice del rinvio non ha compiuto un nuovo e completo esame dell'intero materiale probatorio, limitandosi in gran parte a riproporre la precedente ordinanza. Per questi motivi la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo giudizio. Alcuni altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione denunciati dal ricorrente; la Corte verifica la conformità della motivazione del provvedimento di riesame alle prescrizioni di legge e alla precedente pronuncia di annullamento.
Citato nel ricorso unitamente all'art. 273; impiego procedurale nella doglianza sulla correttezza formale e sostanziale della motivazione (richiesta di censura sulla motivazione del provvedimento cautelare).
Richiesto rispetto ai criteri di valutazione della prova e della motivazione; utilizzato dalla difesa per censurare l'apprezzamento degli elementi indiziari da parte del giudice del riesame.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alla necessità di valutare compiutamente il materiale probatorio nel giudizio di riesame.
Citato in relazione alla forma e completezza della motivazione del provvedimento cautelare, come prescritto dal codice di procedura penale.
Riferito alla valutazione delle dichiarazioni di fonte de relato: impone una verifica rigorosa della catena informativa e della attendibilità delle dichiarazioni riportate da terzi; invocato dalla difesa per contestare l'uso di dichiarazioni de relato senza adeguati riscontri.
art. 416-bis (comma 1) cod. pen.
Richiamato in tema di reati aggravati da finalità mafiose e della doppia presunzione: la difesa aveva invocato la necessità di valutare gli elementi idonei a superare la presunzione aggravante e la Corte richiama l'onere del giudice di considerare anche elementi di comportamento successivo e reinserimento.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nella disposizione finale per gli adempimenti di cancelleria dopo l'annullamento; indica gli obblighi amministrativi conseguenti al rinvio.
Massime di principio
- Quando la Cassazione annulla per vizio di motivazione il giudice di rinvio è tenuto a un nuovo e completo esame del materiale probatorio, non potendo limitarsi a riproporre la precedente motivazione già censurata.
- Non è permesso al giudice di conciliare contraddittoriamente le stesse dichiarazioni: o si ritiene attendibile un testimone e le sue affermazioni possono costituire riscontro, o se lo si dichiara inattendibile non possono essere usate come elementi di corroborazione.
- Le discrepanze temporali e fattuali tra dichiarazioni rese in momenti diversi richiedono un'analisi esplicita e motivata: mutamenti del racconto, ritrattazioni o dubbi sulla memoria devono essere valutati nel loro impatto sulla gravità indiziaria.
- Le dichiarazioni de relato e quelle dei collaboratori di giustizia richiedono un esame rigoroso della catena informativa e dei riscontri esterni; non basta l'accostamento tra dichiarazioni diverse senza spiegare la loro reciprocità e attendibilità.
- Nel giudizio cautelare di gravità indiziaria la Corte di legittimità controlla la congruità e la logica della motivazione ma non è chiamata a rivedere il merito fattuale: tuttavia, vizi logici o omissioni sostanziali nella motivazione giustificano l'annullamento.
- Quando l'accusa si fonda su identificazioni visive in circostanze che rendono il riconoscimento difficoltoso (caschi, visibilità ridotta), il giudice deve motivare con particolare attenzione perché ritiene sussistente l'identificazione.
- Elementi di vita successiva dell'indagato (es. reinserimento sociale, lavoro, lontananza nel tempo dal fatto) devono essere esaminati dal giudice del riesame se prospettati come idonei a superare presunzioni aggravanti.
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