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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40087/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la gravità indiziaria posta a fondamento della custodia cautelare, evidenziando gravi vizi di motivazione e incongruenze nelle dichiarazioni chiave, soprattutto quelle di Scuotto Giovanna (figlia della vittima) e delle loro presunte rispondenze con altri testi e collaboratori di giustizia. Si censurava in particolare: la valutazione centrale e non adeguatamente verificata delle dichiarazioni della Scuotto Giovanna (contraddizioni tra il racconto del 2017 e quello del 2023); l'apparente incoerenza e mancato confronto con le dichiarazioni di Sorrentino Francesco e di altri testi (Caterino, D'Ario, fratelli Scuotto); l'uso selettivo e non critico delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; la mancata considerazione degli elementi intercettati e della documentazione probatoria idonea a indebolire la presunzione aggravata dall'art. 416-bis; e l'omessa valutazione, da parte del giudice del rinvio, di tutta la nuova e complessiva documentazione probatoria dopo l'annullamento parziale precedente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso: ha ritenuto fondati il primo motivo dell'atto difensivo dell'avv. Cola e i primi due motivi dell'atto difensivo dell'avv. Pecoraro, constatando che il Tribunale del riesame non ha fornito una motivazione pienamente coerente e completa rispetto alle prescrizioni impartite dalla Prima Sezione nella precedente sentenza di annullamento. In particolare la Corte ha rilevato un vizio logico e motivazionale nel trattamento delle discrepanze tra le dichiarazioni di Scuotto Giovanna e quelle di Sorrentino Francesco e ha osservato che il giudice del rinvio non ha compiuto un nuovo e completo esame dell'intero materiale probatorio, limitandosi in gran parte a riproporre la precedente ordinanza. Per questi motivi la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo giudizio. Alcuni altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione denunciati dal ricorrente; la Corte verifica la conformità della motivazione del provvedimento di riesame alle prescrizioni di legge e alla precedente pronuncia di annullamento.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Citato nel ricorso unitamente all'art. 273; impiego procedurale nella doglianza sulla correttezza formale e sostanziale della motivazione (richiesta di censura sulla motivazione del provvedimento cautelare).

  • art. 272 cod. proc. pen.

    Richiesto rispetto ai criteri di valutazione della prova e della motivazione; utilizzato dalla difesa per censurare l'apprezzamento degli elementi indiziari da parte del giudice del riesame.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alla necessità di valutare compiutamente il materiale probatorio nel giudizio di riesame.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Citato in relazione alla forma e completezza della motivazione del provvedimento cautelare, come prescritto dal codice di procedura penale.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferito alla valutazione delle dichiarazioni di fonte de relato: impone una verifica rigorosa della catena informativa e della attendibilità delle dichiarazioni riportate da terzi; invocato dalla difesa per contestare l'uso di dichiarazioni de relato senza adeguati riscontri.

  • art. 416-bis (comma 1) cod. pen.

    Richiamato in tema di reati aggravati da finalità mafiose e della doppia presunzione: la difesa aveva invocato la necessità di valutare gli elementi idonei a superare la presunzione aggravante e la Corte richiama l'onere del giudice di considerare anche elementi di comportamento successivo e reinserimento.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nella disposizione finale per gli adempimenti di cancelleria dopo l'annullamento; indica gli obblighi amministrativi conseguenti al rinvio.

Massime di principio

  • Quando la Cassazione annulla per vizio di motivazione il giudice di rinvio è tenuto a un nuovo e completo esame del materiale probatorio, non potendo limitarsi a riproporre la precedente motivazione già censurata.
  • Non è permesso al giudice di conciliare contraddittoriamente le stesse dichiarazioni: o si ritiene attendibile un testimone e le sue affermazioni possono costituire riscontro, o se lo si dichiara inattendibile non possono essere usate come elementi di corroborazione.
  • Le discrepanze temporali e fattuali tra dichiarazioni rese in momenti diversi richiedono un'analisi esplicita e motivata: mutamenti del racconto, ritrattazioni o dubbi sulla memoria devono essere valutati nel loro impatto sulla gravità indiziaria.
  • Le dichiarazioni de relato e quelle dei collaboratori di giustizia richiedono un esame rigoroso della catena informativa e dei riscontri esterni; non basta l'accostamento tra dichiarazioni diverse senza spiegare la loro reciprocità e attendibilità.
  • Nel giudizio cautelare di gravità indiziaria la Corte di legittimità controlla la congruità e la logica della motivazione ma non è chiamata a rivedere il merito fattuale: tuttavia, vizi logici o omissioni sostanziali nella motivazione giustificano l'annullamento.
  • Quando l'accusa si fonda su identificazioni visive in circostanze che rendono il riconoscimento difficoltoso (caschi, visibilità ridotta), il giudice deve motivare con particolare attenzione perché ritiene sussistente l'identificazione.
  • Elementi di vita successiva dell'indagato (es. reinserimento sociale, lavoro, lontananza nel tempo dal fatto) devono essere esaminati dal giudice del riesame se prospettati come idonei a superare presunzioni aggravanti.

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