Sentenza del 09/06/2020 n. 10976 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento ICI per il 2007, emesso dal Comune per un’area edificabile di proprietà di Poste Italiane, distinta dal fabbricato adibito a centro di smistamento della corrispondenza. L’imposta era stata calcolata sul valore venale in comune commercio secondo la deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 2000; la società non aveva presentato la dichiarazione ICI e aveva pagato l’imposta soltanto sul fabbricato, valorizzato in base al valore contabile. In Cassazione Poste Italiane ha contestato: la pretesa doppia imposizione e la tassabilità autonoma dell’area, sostenendo che fosse pertinenziale al fabbricato; l’assoggettamento a ICI nonostante vincoli urbanistici che ne limitavano l’edificabilità; e l’insufficiente motivazione della sanzione applicata nella misura massima. Il Comune ha inoltre chiesto la riunione con un altro procedimento.
La decisione
La Corte ha respinto la richiesta comunale di riunione: non ricorreva l’ipotesi di impugnazioni contro la stessa sentenza prevista dall’art. 335 c.p.c., e non sussistevano ragioni di opportunità per riunire procedimenti relativi a provvedimenti distinti. Ha rigettato tutti e tre i motivi di ricorso. Nessuna doppia imposizione era configurabile, poiché il pagamento del 2007 riguardava il fabbricato e non l’area edificabile. La pertinenzialità non risultava dimostrata: occorrono una destinazione effettiva e concreta al servizio del fabbricato e una modificazione oggettiva e stabile dei luoghi che neutralizzi lo ius edificandi; inoltre la società non aveva dichiarato il vincolo pertinenziale. I vincoli urbanistici non escludono l’edificabilità ai fini ICI, ma rilevano nella determinazione del valore venale e della base imponibile. La censura sulla sanzione è stata respinta perché l’avviso indicava l’elevato imponibile, la perdita di gettito anche per gli anni precedenti e la recidività della contribuente. La Corte ha condannato Poste Italiane alle spese di legittimità, liquidate in 7.200 euro, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La sentenza impugnata era della CTR della Lombardia, che aveva respinto l’appello dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Milano.
Norme richiamate
non è configurabile nella specie una ipotesi di riunione obbligatoria dei procedimenti, che trae il suo presupposto nell'esistenza di una pluralità di impugnazioni contro una stessa sentenza (art. 335 c.p.c.)
La riunione obbligatoria presuppone più impugnazioni contro la medesima sentenza; non si applica per il solo fatto che procedimenti relativi a provvedimenti distinti presentino connessioni oggettive o soggettive.
L'attribuzione della qualità di pertinenza infatti fonda sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra, secondo la relativa definizione contenuta nell'art. 817 c.c.. Ne deriva che, per qualificare come pertinenza di un fabbricato un'area edificabile, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo "ius edificandi" e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile "ad libitum"
La pertinenzialità richiede una destinazione concreta e funzionale dell’area al fabbricato, accompagnata da una modificazione stabile dei luoghi che impedisca in concreto l’esercizio dello ius edificandi. Un collegamento materiale facilmente rimovibile non basta.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2
l'esclusione dell'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, si fonda sull'accertamento rigoroso dei presupposti di cui all'art. 817 c.c., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare
L’area può essere esclusa dalla tassazione autonoma come pertinenza soltanto se la relazione pertinenziale è provata rigorosamente attraverso elementi concreti ed esteriori che attestino la destinazione effettiva al fabbricato.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
in tema di ICI, il parametro per la determinazione del valore dell'area fabbricabile, fissato dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, è quello del valore venale in comune commercio, sul quale necessariamente incide il diverso livello di edificabilità delle parti che compongono l'area fabbricabile.
La base imponibile dell’area edificabile va determinata secondo il valore venale in comune commercio, tenendo conto dei diversi livelli di edificabilità delle sue parti. I vincoli urbanistici incidono sulla stima del valore, ma non eliminano di per sé l’assoggettamento all’imposta.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 7, comma 1, e 17, comma 1
L'avviso di accertamento qui impugnato contiene, come emerge dagli stralci riportati nel controricorso, una chiara illustrazione delle ragioni che hanno indotto il Comune ad applicare la misura sanzionatoria nel massimo consentito. In esso si fa riferimento all'elevato imponibile, alla perdita di gettito anche per gli anni passati ed al comportamento recidivo della ricorrente che non ha posto rimedio all'omessa dichiarazione e all'omesso versamento.
La motivazione della sanzione nella misura massima è adeguata quando l’atto espone circostanze concrete riferite al caso, quali l’entità dell’imponibile, la perdita di gettito pregressa e la recidività del contribuente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
dà atto, ai sensi del DPR n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dì contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Il pagamento dell’imposta su un fabbricato non comporta doppia imposizione se l’accertamento riguarda un’area edificabile distinta e non tassata né pagata autonomamente.
- Per ottenere il trattamento fiscale di pertinenza di un’area edificabile non è sufficiente affermare che essa serve il fabbricato: occorre dimostrare una destinazione effettiva, concreta e stabile, con elementi oggettivi che rendano non liberamente esercitabile lo ius edificandi.
- La mancata dichiarazione del vincolo pertinenziale può precludere al contribuente la possibilità di contestare in giudizio la tassazione dell’area invocando soltanto allora la pertinenzialità.
- La destinazione urbanistica a viabilità o parcheggio e gli altri vincoli che limitano l’edificazione non escludono automaticamente l’ICI sull’area fabbricabile; incidono invece sulla determinazione del suo valore venale e, quindi, della base imponibile.
- La sanzione nella misura massima deve essere sorretta da motivazione riferita alle circostanze del caso concreto; possono essere rilevanti l’elevato imponibile, il mancato gettito per annualità precedenti e la recidività.
- La connessione tra controversie non basta a imporne la riunione: la riunione obbligatoria prevista dall’art. 335 c.p.c. richiede impugnazioni contro la stessa sentenza.
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