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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01867/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

La controversia nasce nell'ambito di un rapporto consortile tra un consorzio e una cooperativa consorziata, cui erano state assegnate varie commesse di lavori. Dopo l'ammissione della cooperativa a concordato preventivo con continuità parziale, il consorzio aveva dapprima sospeso la revoca delle commesse e poi l'aveva riattivata per ritardi esecutivi, avviando anche una procedura arbitrale prevista dallo statuto. Nel frattempo era sopravvenuta una sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva condannato il consorzio, in solido con altro soggetto, al risarcimento dei danni verso la stazione appaltante per l'appalto dell'ospedale di Agrigento; il consorzio aveva chiesto alla cooperativa la manleva e aveva ritenuto di compensare tale controcredito con i crediti maturati dalla cooperativa per le altre commesse. Il lodo arbitrale aveva riconosciuto l'obbligo di manleva e la compensazione impropria tra i crediti, ma la Corte d'appello, in sede di impugnazione del lodo, aveva dichiarato in parte la nullità del lodo ritenendo illegittima la compensazione tra crediti anteriori e posteriori all'apertura della procedura concordataria, e aveva anche ritenuto erronea solo in parte la decisione sulla commessa Valloni. Nel ricorso per cassazione il consorzio ha censurato: l'ammissibilità dell'impugnazione del lodo per errores in iudicando, sostenendo che la clausola compromissoria e il regime di impugnazione applicabile fossero stati individuati dalla Corte d'appello senza adeguato supporto probatorio; la mancata considerazione del patto di compensazione e del contesto consortile; l'erronea ricostruzione temporale dei crediti; e la motivazione apparente sulla non compensabilità. La cooperativa ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo l'inesistenza della potestas iudicandi degli arbitri per indisponibilità dei diritti e violazione della par condicio creditorum, la necessità del litisconsorzio con il liquidatore giudiziale, nonché l'erroneità del riconoscimento dell'obbligo di manleva e dell'estensione dello stesso all'intero importo anziché alla sola quota di responsabilità del consorzio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili le censure del consorzio sulla datazione della clausola compromissoria e sul regime di impugnazione del lodo, osservando che la Corte d'appello aveva legittimamente utilizzato lo statuto prodotto in giudizio e che le doglianze tendevano a sovvertire un accertamento di fatto. Ha poi ritenuto infondati i motivi sulla compensazione: nel concordato preventivo la compensazione è ammessa solo se il fatto genetico delle obbligazioni è anteriore alla domanda di concordato, mentre nella specie i crediti della cooperativa derivavano da prestazioni eseguite dopo l'apertura della procedura; la mera assegnazione della commessa non basta a fissare l'anteriorità del credito. Ha inoltre rigettato le censure della cooperativa: ha confermato che l'indisponibilità del diritto è il solo limite alla compromettibilità, non l'inderogabilità della norma; ha escluso l'improcedibilità per la mancata adesione del liquidatore; e ha giudicato inammissibili le doglianze sull'obbligo di manleva e sulla sua estensione, perché miravano a una rivalutazione del merito e dell'interpretazione della documentazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 827 c.p.c.

    richiamato come base dell'impugnazione del lodo arbitrale

  • art. 816 quater c.p.c.

    invocato dalla parte ricorrente, ma ritenuto non decisivo ai fini della prosecuzione del procedimento arbitrale

  • art. 829 c.p.c.

    nel regime previgente alla riforma del 2006 consente il sindacato anche per errores in iudicando, secondo l'impostazione accolta dalla Corte d'appello

  • art. 36 d.lgs. n. 5/2003

    richiamato dalla ricorrente principale; la Corte ha affermato che, nella specie, non era il parametro applicabile se la clausola compromissoria era anteriore alla riforma del 2006

  • art. 56 l.fall.

    la compensazione in sede concorsuale è ammessa solo se il fatto genetico del controcredito è anteriore alla procedura; non basta che il credito divenga liquido ed esigibile dopo

  • art. 169 l.fall.

    richiamato in combinazione con l'art. 56 l.fall. per la disciplina della compensazione nel concordato preventivo

  • art. 1243 c.c.

    presuppone liquidità ed esigibilità, ma nel concordato la compensazione può operare anche se tali requisiti maturano dopo la domanda, purché il fatto genetico sia anteriore

  • art. 1304 c.c.

    invocato per contestare l'estensione dell'obbligo di manleva alla transazione; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sovvertire un accertamento di fatto

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di motivazione; la Corte ha escluso la motivazione apparente o il difetto motivazionale denunciati

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come parametro costituzionale della motivazione della sentenza

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare l'utilizzo dello statuto e la valutazione delle prove; la Corte ha richiamato il principio di acquisizione processuale

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta contro un accertamento di fatto

  • art. 34 d.lgs. n. 5/2003

    richiamato dalla parte incidentale in tema di compromettibilità delle controversie societarie/consortili

  • art. 806 c.p.c.

    richiamato dalla parte incidentale per contestare la compromettibilità delle questioni

  • art. 819 c.p.c.

    richiamato dalla parte incidentale in relazione alla competenza arbitrale e ai limiti della decisione

  • art. 44 c.p.c.

    richiamato dalla parte incidentale nel contesto del litisconsorzio/processo

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dalla parte incidentale per dedurre effetti di giudicato

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dalla parte incidentale per sostenere l'efficacia del giudicato

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale sulla struttura dell'impugnazione

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale sul litisconsorzio necessario

  • art. 1298 c.c.

    richiamato per contestare l'estensione della manleva all'intero debito anziché alla sola quota

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    indicato come parametro dei diversi motivi di ricorso e dei vizi denunciati

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo la compensazione tra crediti e debiti è ammissibile solo se il fatto genetico delle obbligazioni contrapposte è anteriore alla domanda di ammissione alla procedura; la successiva liquidità o esigibilità del controcredito non è, da sola, ostativa, ma la mera sopravvenienza della prestazione rilevante impedisce la compensazione.
  • L'assegnazione di una commessa o di un incarico, in sé considerata, non coincide necessariamente con il momento di insorgenza del credito: ai fini della compensazione occorre verificare quando si sia concretamente perfezionata la prestazione da cui il credito deriva.
  • Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, il giudice di merito può utilizzare e valutare i documenti acquisiti al processo anche se non specificamente richiamati dalle parti, in base al principio di acquisizione processuale.
  • In tema di arbitrato, il limite alla compromettibilità è dato dall'indisponibilità del diritto, non dalla mera inderogabilità della disciplina sostanziale applicabile al rapporto; la violazione di norme imperative può essere accertata dall'arbitro senza che ciò renda indisponibile la controversia.
  • La mancata adesione di un soggetto evocato come litisconsorte non impedisce, di per sé, la prosecuzione del giudizio o dell'arbitrato quando il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei suoi confronti e il soggetto non sia, secondo la natura della controversia, litisconsorte necessario in senso stretto.
  • Le censure in cassazione che contestano l'interpretazione di documenti, la ricostruzione dei fatti o la portata di un'obbligazione di manleva sono inammissibili quando mirano, in sostanza, a una nuova valutazione del merito e non denunciano un reale vizio di legittimità.
  • La clausola pattizia di compensazione inserita in un rapporto consortile non può essere utilizzata per eludere le regole concorsuali sulla par condicio creditorum se il credito che si intende opporre è sorto dopo l'apertura della procedura concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneCompensazioneConcordato preventivoImpugnazioniArbitrato
RamiContrattiObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezza

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