Cassazione Penale, Sentenza n. 21851/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello del 29/02/2024 che aveva parzialmente riformato le condanne emesse dal Tribunale di Pescara per plurimi reati in materia di stupefacenti. Le censure principali prospettate dai ricorrenti erano: carenza e vizio di motivazione; violazione degli artt. 192, 493 e 533 c.p.p. per uso di intercettazioni e valutazione dell'informativa; nullità o insufficienza degli indizi derivanti da conversazioni telefoniche e ambientali; errata applicazione della continuazione e del principio del ne bis in idem (art. 649 c.p.p.); errata qualificazione dell'aggravante dell'ingente quantità (art. 80 d.P.R. 309/1990) e diniego delle attenuanti generiche; richieste di travisamento del fatto e di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei ricorsi. Ha ritenuto che molte censure fossero generiche, miranti a una rivalutazione del merito e non specificamente fondate su carenze motivazionali tale da giustificare il sindacato di legittimità. In particolare: i ricorsi di Di Rocco Anna, Di Rocco Guerino e Di Rocco Walter sono stati dichiarati inammissibili per genericità e per tentativo di riconsiderazione dei fatti; il ricorso di Koka è stato ritenuto infondato con riguardo all'aggravante dell'ingente quantità (parte delle contestazioni era già esclusa in appello) e senza interesse a far valere la diversa scelta del reato più grave in continuazione; i motivi di Niklekaj sono stati considerati valutazioni fattuali non sindacabili in cassazione e inammissibili quelli processuali non sanzionati; i ricorsi di Perrini per ne bis in idem e per travisamento sono stati dichiarati inammissibili per genericità e per mancata deduzione in appello di alcune doglianze; in sintesi la sentenza di appello è in gran parte confermata e le impugnazioni dei difensori sono respinte per inammissibilità o infondatezza.
Norme richiamate
Usato per la riqualificazione di taluni fatti come detenzione/cessione di stupefacenti e per distinguere le fattispecie aggravate/attenuate (comma 5 richiamato per riqualificazioni). La Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione operata in appello quando adeguatamente motivata.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
Aggravante dell'ingente quantità. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'aggravante non scatta automaticamente dal solo superamento di una soglia e richiede adeguata motivazione; tuttavia, per i quantitativi accertati (es. 14 kg eroina) i giudici di merito hanno correttamente ritenuto sussistente l'aggravante.
Richiamato dalle difese in tema di valutazione delle intercettazioni e necessità di riscontri; la Corte ha ricordato che le intercettazioni, specie fra terzi, possono avere piena efficacia probatoria e non sempre richiedono riscontri aggiuntivi, purché il giudice motivi logicamente la valutazione.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Riferito dalle difese come presunta regola di corroborazione; la Corte ha precisato che il requisito di corrobrazione non è sempre necessario per dichiarazioni emerse in intercettazioni fra terzi che abbiano efficacia indiziaria, salvo casi specifici.
Norma sul motivo di cassazione per violazione del principio di motivazione; la Corte ha applicato i principi di specificità e non genericità dei motivi.
Richiamato nei termini di vizio di motivazione e mancanza di specificità delle doglianze; la Corte ha dichiarato inammissibili molti motivi per genericità.
Richiami alle lettere e) e ai limiti dell'esame di legittimità; la Corte ha richiamato l'onere di specificità e l'impossibilità di cumulare vizi incompatibili senza indicare profili distinti.
Citato in riferimento alla corrispondenza tra accusa e sentenza; la Corte ha ritenuto che la motivazione chiarisce la corrispondenza quando l'evento di accordo/consenso è descritto, anche se l'uso sostantivo nei termini dell'accusa può apparire differente.
Norma sulla continuazione: la Corte ha valutato la legittimità dell'applicazione della continuazione con reati giudicati precedentemente e ha respinto la doglianza sulla scelta del reato più grave, anche per carenza di interesse del ricorrente a modificarla.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ricordato che il giudice di merito ha discrezionalità e può motivare in termini generali (pena congrua) salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla media.
Principio del ne bis in idem; la Corte ha ritenuto che il giudicato citato copriva solo specifici atti riferibili a una data (12/1/2009) e non le condotte anteriori autonome, quindi la doglianza era inammissibile e manifestamente infondata.
Riferito in relazione alle attenuanti e ruolo concorrente: la Corte ha ammesso il riconoscimento di attenuanti per alcuni imputati quando adeguatamente motivate.
Riguarda le attenuanti generiche; la Corte ha osservato che la concessione è discrezionale e può differire tra imputati se motivata.
Richiamato con riguardo ai limiti della prova indiziaria: la Corte ha ritenuto le contestazioni principalmente valutazioni fattuali non sindacabili in cassazione salvo manifesta illogicità.
Richiamato implicitamente per il calcolo dell'aumento in caso di continuazione; la Corte ha ricordato che aumenti modesti non richiedono motivazione analitica.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: i ricorsi che puntano soltanto a una diversa valutazione delle prove (intercettazioni, osservazioni, arresti) senza indicare vizi motivazionali specifici e decisivi sono inammissibili.
- Le intercettazioni (telefoniche o ambientali) hanno valore probatorio rilevante e possono essere interpretate in chiave 'criptica' dal giudice di merito; la loro valutazione rientra nella sfera di fatto e non è sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità o travisamento probatorio.
- Per impugnare con successo in Cassazione doglianze sulla motivazione è necessario formulare censure specifiche, individuare i passaggi della decisione ritenuti carenti e spiegare in che modo ciò abbia inciso su punti decisivi del giudizio; motivi generici sono dichiarati inammissibili.
- L'aggravante dell'ingente quantità (art. 80 d.P.R. 309/1990) richiede motivazione concreta: il mero riferimento al peso non basta quando i quantitativi sono al limite; tuttavia, quantitativi molto elevati (es. diversi chilogrammi) giustificano in genere l'applicazione dell'aggravante.
- In materia di continuazione il ricorrente che deduce rilevanza di precedenti sentenze deve valutare l'interesse concreto: chiedere che venga individuato un diverso reato-base può essere svantaggioso e, se non prodotto l'intero provvedimento precedente, la doglianza può essere preclusa.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede di cognizione l'imputato deve allegare e produrre copia della sentenza irrevocabile antecedente; l'onere di prova documentale grava sul difensore e l'assenza della sentenza può determinare il rigetto della richiesta.
- La concessione o il diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito: differenze fra coimputati non costituiscono automaticamente disparità se motivate con riferimento alla personalità, al ruolo e alla gravità dei fatti.
- Le eccezioni procedurali che non sono fondate su norme sanzionate con nullità/decadenza (es. alcune eccezioni formali sull'art. 192 c.p.p.) sono difficili da far valere in cassazione; occorre indicare in che modo l'inosservanza abbia inciso su un vizio formalmente rilevante.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21832/2025 del 10/06/2025
- Sentenza penale · 10 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21833/2025 del 10/06/2025
- Sentenza penale · 10 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21834/2025 del 10/06/2025
- Sentenza penale · 10 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21835/2025 del 10/06/2025
- Sentenza penale · 10 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21836/2025 del 10/06/2025
- Sentenza penale · 10 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21837/2025 del 10/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →