Cassazione Civile, Ordinanza n. 06938/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un comune aveva disposto l'espropriazione di un terreno di proprietà privata e il proprietario aveva contestato la determinazione dell'indennità, ritenendo erronea la stima operata dai giudici di merito. La Corte d'appello aveva drasticamente ridotto l'indennità, escludendo che il fondo fosse intercluso in senso decisivo e ritenendo che potesse essere servito mediante una servitù su particella adiacente; aveva inoltre negato la sussistenza di una reale complementarietà funzionale ed economica con l'area comunale limitrofa, osservando che il terreno era legalmente inedificabile e scarsamente appetibile sul mercato, sicché il suo valore andava commisurato ai prezzi dei terreni agricoli locali. Con il ricorso per cassazione il proprietario ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e motivazione carente, sostenendo che la Corte territoriale avesse immotivatamente dissentito dalle conclusioni del c.t.u. e della terna dei periti, i quali avevano valorizzato l'interclusione del fondo e il metodo di stima del valore differenziale in regime di monopolio bilaterale, assumendo che la particella espropriata fosse funzionalmente complementare all'insediamento comunale destinato a isola ecologica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze, pur formalmente formulate come violazione di norme processuali e difetto di motivazione, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle risultanze probatorie, soprattutto in ordine alla stima del bene espropriato. La censura non era specifica né chiara, non spiegava in che modo l'interclusione del fondo avrebbe dovuto incidere sul valore dell'indennità e non contrastava efficacemente il rilievo della Corte d'appello secondo cui la particella espropriata non era residua, sicché era inconferente il richiamo al criterio del valore differenziale tipico delle espropriazioni parziali. Sono state poste le spese a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la sua evocazione non vale a trasformare in vizio di legittimità una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
non consente di censurare in cassazione la diversa lettura delle prove operata dal giudice di merito quando la doglianza miri solo a sovrapporre una propria valutazione del fatto.
art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato come norma che disciplina il criterio di stima nelle espropriazioni parziali, applicabile solo quando residuino porzioni di terreno non espropriate legate da funzionalità necessaria con quelle ablatae.
art. 40 l. n. 2359 del 1865
richiamato in relazione al metodo del valore differenziale nelle ipotesi di espropriazione parziale e di rapporto di complementarietà tra residuo ed area espropriata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone, in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e del fatto accertato dal giudice di merito.
- La doglianza contro la stima di un bene espropriato deve confrontarsi in modo specifico con la ratio della decisione impugnata; non è sufficiente riproporre conclusioni tecniche diverse o contestare genericamente l'apprezzamento dei giudici.
- Il criterio del valore differenziale e la logica dell'espropriazione parziale operano solo quando il bene residuo non espropriato conservi un nesso di funzionalità necessaria con la porzione ablata; se il bene di cui si discute è esso stesso espropriato, quel metodo non è automaticamente applicabile.
- Ai fini dell'indennità di espropriazione, la maggiore utilità del bene per il proprietario o per un potenziale acquirente in trattativa non coincide necessariamente con il valore indennizzabile, che deve essere determinato secondo i parametri legali e fattuali accertati nel giudizio di merito.
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