Cassazione Penale, Sentenza n. 38713/2023 del 22/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna di Luigi Teatro per usura e estorsione in danno di Gaetano Catone. Il difensore deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 c.p.p.), con apparente contraddizione tra l'esclusione per mancata impugnazione del rigetto in primo grado e la declarata superfluità delle prove richieste; (ii) critica alla valutazione di attendibilità della persona offesa sulla base di messaggi e circostanze ritenute concilianti e probative della cessazione dell'attività imprenditoriale di Catone; (iii) censura sulla sussistenza delle aggravanti per aver commesso l'usura in danno di chi svolge attività imprenditoriale e in stato di bisogno (art. 644 c.p.), deducendo che l'attività non fosse attiva e che lo stato di bisogno derivasse dall'incapacità imprenditoriale della vittima; (iv) mancata rinnovazione del dibattimento riguardo all'estorsione e carenza motivazionale circa la minaccia e la identificazione del reale destinatario delle presunte minacce; (v) vizio nella valutazione delle circostanze generiche e nella quantificazione della pena (artt. 62-bis e 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di condanna in appello per i reati di usura ed estorsione. Ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo, spiegando che il giudice d'appello può autonomamente valutare la completezza del compendio probatorio e ritenere superflua la rinnovazione; ha dichiarato inammissibili (o non fondate) le censure sulla valutazione della credibilità della persona offesa e quelle relative alle aggravanti e al trattamento sanzionatorio, ritenendo la motivazione della Corte territoriale idonea e priva di vizi manifesti e decisivi. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. la parte privata ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali; inoltre l'imputato è stato condannato a rifondere le spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in complessivi euro 4.440,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Consente la rinnovazione del dibattimento in appello e non è vincolata alla mancata o avvenuta impugnazione del rigetto della stessa richiesta in primo grado; il giudice di ciascun grado può autonomamente valutare la completezza del compendio probatorio.
Strumento di integrazione probatoria in primo grado; tuttavia la sua eventuale opposizione o rigetto non preclude la valutazione e l'eventuale rinnovazione in sede di appello.
Delimita il reato di usura e le aggravanti: l'accertamento che l'offeso svolga attività imprenditoriale può fondarsi sul fatto che la società non sia formalmente in liquidazione e possa essere fonte di futuri profitti; lo stato di bisogno si configura anche se derivante da spese voluttuarie o comportamenti imprudenti.
Norma relativa all'estorsione; la Corte ha ritenuto che le prove ritenute decisive dal ricorrente non fossero tali da infirmare la valutazione in merito alla minaccia e alla responsabilità del ricorrente.
Regola le circostanze attenuanti comuni; la Corte ricorda che l'eventuale concessione richiede elementi positivi e non si determina automaticamente per mera assenza di precedenti.
Fissa i criteri per la determinazione della pena; i giudici di merito hanno ampio margine discrezionale nel valutare le circostanze e quantificare la pena, purché motivino nel rispetto dei parametri di legge.
Stabilisce la condanna alle spese processuali della parte privata che propone ricorso infondato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Il giudice d'appello può autonomamente valutare la completezza del compendio probatorio e disporre la rinnovazione del dibattimento anche se una richiesta analoga è stata respinta in primo grado; il rigetto in primo grado non preclude la riproposizione in appello.
- Le censure sulla valutazione della credibilità testimoniale incontrano ostacolo in Cassazione se si risolvono in una semplice richiesta di rivalutazione delle prove anziché evidenziare vizi logico-giuridici manifesti e decisivi nella motivazione.
- Per l'aggravante relativa all'usura in danno di chi esercita attività imprenditoriale, è sufficiente che l'attività possa ragionevolmente essere considerata fonte di profitto futuro (es. assenza di liquidazione formale); la prova della cessazione effettiva dell'attività deve essere chiara e specifica.
- Lo stato di bisogno, ai fini dell'aggravante, può sussistere indipendentemente dalla causa che lo ha determinato: anche spese volontarie o valutazioni imprudenti non escludono la configurabilità dello stato di bisogno.
- L'ammissione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi che giustifichino una valutazione favorevole; la mera mancanza di precedenti non obbliga il giudice a concederle.
- Chi propone ricorso per cassazione e perde può essere condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.), quindi valutare rischi economici prima di proporre impugnazioni infondate.
Testo integrale
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