Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38713/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna di Luigi Teatro per usura e estorsione in danno di Gaetano Catone. Il difensore deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 c.p.p.), con apparente contraddizione tra l'esclusione per mancata impugnazione del rigetto in primo grado e la declarata superfluità delle prove richieste; (ii) critica alla valutazione di attendibilità della persona offesa sulla base di messaggi e circostanze ritenute concilianti e probative della cessazione dell'attività imprenditoriale di Catone; (iii) censura sulla sussistenza delle aggravanti per aver commesso l'usura in danno di chi svolge attività imprenditoriale e in stato di bisogno (art. 644 c.p.), deducendo che l'attività non fosse attiva e che lo stato di bisogno derivasse dall'incapacità imprenditoriale della vittima; (iv) mancata rinnovazione del dibattimento riguardo all'estorsione e carenza motivazionale circa la minaccia e la identificazione del reale destinatario delle presunte minacce; (v) vizio nella valutazione delle circostanze generiche e nella quantificazione della pena (artt. 62-bis e 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di condanna in appello per i reati di usura ed estorsione. Ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo, spiegando che il giudice d'appello può autonomamente valutare la completezza del compendio probatorio e ritenere superflua la rinnovazione; ha dichiarato inammissibili (o non fondate) le censure sulla valutazione della credibilità della persona offesa e quelle relative alle aggravanti e al trattamento sanzionatorio, ritenendo la motivazione della Corte territoriale idonea e priva di vizi manifesti e decisivi. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. la parte privata ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali; inoltre l'imputato è stato condannato a rifondere le spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in complessivi euro 4.440,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Consente la rinnovazione del dibattimento in appello e non è vincolata alla mancata o avvenuta impugnazione del rigetto della stessa richiesta in primo grado; il giudice di ciascun grado può autonomamente valutare la completezza del compendio probatorio.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Strumento di integrazione probatoria in primo grado; tuttavia la sua eventuale opposizione o rigetto non preclude la valutazione e l'eventuale rinnovazione in sede di appello.

  • art. 644 cod. pen.

    Delimita il reato di usura e le aggravanti: l'accertamento che l'offeso svolga attività imprenditoriale può fondarsi sul fatto che la società non sia formalmente in liquidazione e possa essere fonte di futuri profitti; lo stato di bisogno si configura anche se derivante da spese voluttuarie o comportamenti imprudenti.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma relativa all'estorsione; la Corte ha ritenuto che le prove ritenute decisive dal ricorrente non fossero tali da infirmare la valutazione in merito alla minaccia e alla responsabilità del ricorrente.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola le circostanze attenuanti comuni; la Corte ricorda che l'eventuale concessione richiede elementi positivi e non si determina automaticamente per mera assenza di precedenti.

  • art. 133 cod. pen.

    Fissa i criteri per la determinazione della pena; i giudici di merito hanno ampio margine discrezionale nel valutare le circostanze e quantificare la pena, purché motivino nel rispetto dei parametri di legge.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce la condanna alle spese processuali della parte privata che propone ricorso infondato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello può autonomamente valutare la completezza del compendio probatorio e disporre la rinnovazione del dibattimento anche se una richiesta analoga è stata respinta in primo grado; il rigetto in primo grado non preclude la riproposizione in appello.
  • Le censure sulla valutazione della credibilità testimoniale incontrano ostacolo in Cassazione se si risolvono in una semplice richiesta di rivalutazione delle prove anziché evidenziare vizi logico-giuridici manifesti e decisivi nella motivazione.
  • Per l'aggravante relativa all'usura in danno di chi esercita attività imprenditoriale, è sufficiente che l'attività possa ragionevolmente essere considerata fonte di profitto futuro (es. assenza di liquidazione formale); la prova della cessazione effettiva dell'attività deve essere chiara e specifica.
  • Lo stato di bisogno, ai fini dell'aggravante, può sussistere indipendentemente dalla causa che lo ha determinato: anche spese volontarie o valutazioni imprudenti non escludono la configurabilità dello stato di bisogno.
  • L'ammissione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi che giustifichino una valutazione favorevole; la mera mancanza di precedenti non obbliga il giudice a concederle.
  • Chi propone ricorso per cassazione e perde può essere condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.), quindi valutare rischi economici prima di proporre impugnazioni infondate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.