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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11704/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una farmacia accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'azienda sanitaria locale per il pagamento di oltre 126.000 euro a titolo di interessi di mora, calcolati secondo il d.lgs. n. 231/2002, per il ritardato pagamento delle prestazioni sanitarie rese agli assistiti. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione, respinta in primo grado. In appello, la farmacia aveva eccepito il giudicato esterno derivante da una precedente sentenza tra le stesse parti, passata in giudicato, che aveva qualificato il rapporto come transazione commerciale con applicazione del d.lgs. n. 231/2002. La Corte d'appello aveva però escluso l'esistenza di un valido certificato di passaggio in giudicato e aveva accolto l'appello della ASL, ritenendo che il rapporto tra farmacia accreditata e ASL avesse fonte legale e amministrativa, non negoziale, e quindi non fosse riconducibile a una transazione commerciale. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione del giudicato esterno e delle norme sulla prova del passaggio in giudicato; violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello della ASL; violazione del d.lgs. n. 231/2002 per l'esclusione della natura di transazione commerciale del rapporto e della conseguente applicazione degli interessi di mora speciali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che, nel frattempo, la revocazione promossa davanti alla Corte d'appello era stata accolta con decisione del giudice del rinvio, che aveva riconosciuto l'esistenza del giudicato esterno sulla qualificazione del rapporto come transazione commerciale e aveva rigettato l'appello della ASL, confermando l'applicazione del d.lgs. n. 231/2002. Per effetto di tale sopravvenienza, la ricorrente non aveva più interesse a coltivare il ricorso per cassazione, essendo venuta meno la materia del contendere. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per l'alterno andamento dei precedenti gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato come norma sulla forza del giudicato, invocata dalla ricorrente per sostenere l'efficacia vincolante della precedente decisione tra le stesse parti.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al passaggio in giudicato della sentenza e alla sua efficacia preclusiva.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Richiamato con riferimento al certificato di passaggio in giudicato rilasciato dalla cancelleria e alla sua idoneità probatoria.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato nel motivo di ricorso per contestare l'apprezzamento della prova relativo al giudicato esterno.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di legittimità per violazione di legge, utilizzata come parametro di censura nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma sul vizio processuale, richiamata per la dedotta violazione dell'art. 342 c.p.c. e per le altre doglianze processuali.

  • art. 342 c.p.c.

    Invocato per sostenere che l'appello della ASL sarebbe stato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 1 d.lgs. n. 231/2002

    Richiamato per sostenere che il rapporto tra farmacia e ASL dovesse essere qualificato come transazione commerciale, con applicazione degli interessi di mora previsti dal decreto.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato quanto al deposito di memoria in prossimità dell'udienza camerale.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudizio di revocazione promosso per asserito errore di fatto.

  • art. 398, comma 4, c.p.c.

    Richiamato per la sospensione del giudizio di cassazione disposta in pendenza della revocazione.

Massime di principio

  • Quando, per effetto di una sopravvenienza processuale o di altra decisione intervenuta tra le stesse parti, la controversia perde utilità pratica per la parte ricorrente, la Corte di cassazione deve dichiarare anche d'ufficio la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse.
  • L'interesse a coltivare il ricorso per cassazione viene meno se il bene della vita perseguito è già stato conseguito o comunque la questione controversa è stata definita in altro giudizio con effetti preclusivi o sostanzialmente satisfattivi.
  • In presenza di giudizio rescindente e rescissorio favorevole alla parte ricorrente, la successiva impugnazione pendente può essere dichiarata improcedibile in concreto per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere comporta la definizione del giudizio di legittimità senza pronuncia sul merito dei motivi dedotti e può giustificare la compensazione integrale delle spese in ragione dell'alterno andamento dei precedenti gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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