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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32064/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta dai privati contro la banca, rigettata dal tribunale con condanna alle spese e a una somma ex art. 96 c.p.c. In appello la decisione è stata parzialmente riformata, con esclusione dei presupposti della responsabilità aggravata e con diversa regolazione delle spese di secondo grado. I ricorrenti hanno poi censurato la sentenza d'appello con due motivi: primo, violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo alla sussistenza di eccezionali ragioni che avrebbero imposto la compensazione delle spese del primo grado; secondo, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. perché la corte territoriale, pur avendo accolto parzialmente l'appello e pur avendo rigettato la domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. proposta dalla banca, aveva comunque posto a loro carico tre quarti delle spese di appello, mentre a loro avviso ciò non sarebbe stato possibile trattandosi di parte parzialmente vittoriosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto, quanto al primo, che la corte d'appello avesse implicitamente ma inequivocamente respinto anche la censura relativa alla compensazione delle spese del primo grado, poiché aveva respinto pressoché integralmente le doglianze degli appellanti. Quanto al secondo, ha affermato che, in tema di spese processuali, la Cassazione può verificare solo che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; al di fuori di tale ipotesi, la compensazione totale o parziale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Inoltre, il rigetto della sola domanda accessoria ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'accoglimento della domanda di merito della stessa parte, non integra soccombenza reciproca idonea a impedire la condanna alle spese, neppure parziale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la censura per omessa pronuncia è infondata quando la decisione impugnata, pur senza espressa menzione, abbia implicitamente e inequivocamente disatteso la questione sollevata nel motivo di appello

  • art. 91 c.p.c.

    le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; fuori da tale ipotesi, la regolazione delle spese segue la soccombenza o la valutazione discrezionale del giudice nei limiti di legge

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione totale o parziale delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito in presenza di soccombenza reciproca o altri giusti motivi

  • art. 96 c.p.c.

    il rigetto della domanda di responsabilità aggravata, quando sia accessoria rispetto a una domanda di merito accolta, non determina di per sé soccombenza reciproca

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    il sindacato di legittimità sulla regolazione delle spese è limitato alla verifica del rispetto del divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    la violazione dell'art. 112 c.p.c. può essere dedotta come error in procedendo per omessa pronuncia

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, il controllo di legittimità non consente di sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito, salvo il limite della condanna della parte totalmente vittoriosa.
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di appello, respingendo in sostanza le censure formulate, abbia implicitamente deciso anche sulla questione accessoria dedotta con il motivo di gravame.
  • Il rigetto di una domanda accessoria di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non vale, di per sé, come soccombenza reciproca idonea a impedire la condanna della parte che sia risultata soccombente sulla domanda principale.
  • La parziale vittoria su un capo della decisione non impedisce, in astratto, una regolazione non integrale delle spese, restando ferma la discrezionalità del giudice nei casi consentiti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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