Cassazione Penale, Ordinanza n. 21612/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. I motivi dedotti erano due: con il primo lamentava violazione di legge per omessa valutazione delle dichiarazioni rese dai testi dell'accusa, sostenendo in sostanza che la prova fosse stata letta in modo errato; con il secondo denunciava vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato, affermando che la ricostruzione dei giudici di merito fosse illogica e che le sue dichiarazioni dovessero portare a escludere la responsabilità. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi diretti a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e del merito, attività preclusa in cassazione; quanto al preteso travisamento, ha rilevato anche la mancata integrale riproduzione delle dichiarazioni asseritamente travisate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il giudice di legittimità non può procedere a una rilettura delle prove né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, e che le censure formulate non denunciavano un vizio di legittimità effettivo ma miravano a ottenere una diversa ricostruzione fattuale. Ha inoltre ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua e priva di manifesta illogicità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Individuano il fatto come furto aggravato, oggetto della condanna confermata nei gradi di merito.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità è preclusa la richiesta di una rivalutazione del compendio probatorio, poiché la Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito.
- La deduzione di travisamento della prova richiede che il ricorrente riporti integralmente il contenuto della dichiarazione asseritamente travisata; non è sufficiente una trascrizione parziale o una sintesi selettiva.
- Le censure che attaccano la persuasività o l'inadeguatezza della motivazione, quando non denunciano una manifesta illogicità, sono inammissibili se in realtà mirano a ottenere una diversa comparazione delle prove.
- Se la motivazione di merito espone in modo coerente le ragioni della decisione e non presenta vizi logici manifesti, il ricorso che pretenda una diversa valutazione del materiale istruttorio deve essere dichiarato inammissibile.
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