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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03852/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva rigettato il riesame della misura cautelare in carcere: 1) primo motivo: violazione dell'art. 273 c.p.p. e dell'art. 416-bis c.p. e carenza o mera apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; 2) secondo motivo: violazione di legge e carenza della motivazione circa la richiesta di riqualificazione della condotta come concorso esterno nell'associazione camorristica; 3) terzo motivo: violazione dell'art. 275 c.p.p. e motivazione apparente o contraddittoria in ordine alla persistenza della pericolosità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia da parte della ricorrente (atto datato 05/01/2026), ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Conseguentemente la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p. e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Disposto l'invio alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio rispetto alla valutazione della motivazione sui gravi indizi, ma non esaminato nel merito a causa della rinuncia: la censura riguardava la presunta insufficiente motivazione in ordine ai gravi indizi.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale relativa all'associazione mafiosa; invocata dalla ricorrente per contestare la qualificazione della sua condotta, ma non esaminata nel merito per effetto della dichiarazione di inammissibilità.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla durata e al mantenimento delle misure cautelari e alla persistenza della pericolosità: la ricorrente contestava la motivazione sulla persistenza del pericolo, questione non approfondita in sede di cassazione per rinuncia.

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Norma processuale che consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione quando interviene rinuncia dell'attore; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso a seguito della rinuncia datata 05/01/2026.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il soccombente; utilizzata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento dopo la dichiarazione di inammissibilità.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; prevista l'attività amministrativa conseguente alla sentenza.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in cassazione determina, in linea di principio, l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; chi rinuncia perde la possibilità di vedere esaminati nel merito i motivi di cassazione.
  • La rinuncia può comportare conseguenze economiche (spese processuali) e, se la condotta è ritenuta colposa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche sanzioni pecuniarie (c.d. somma alla cassa delle ammende).
  • Le censure sulla carenza di motivazione in ordine ai gravi indizi (art. 273 c.p.p.) e sulla qualificazione del reato (es. 416-bis c.p.) richiedono che il ricorso esponga puntualmente le ragioni per cui la valutazione probatoria o la qualificazione giuridica sarebbero viziate: tali questioni restano rilevanti solo se il ricorso viene mantenuto e deciso nel merito.
  • La richiesta di riqualificazione della fattispecie in concorso esterno necessita di elementi fattuali concreti che dimostrino un apporto esterno e stabile all'associazione criminale; mera generica contestazione non è sufficiente.
  • La persistenza della pericolosità (art. 275 c.p.p.) deve essere valutata e motivata dal giudice in base a fatti recenti e specifici che giustifichino il mantenimento della misura cautelare; contestarla efficacemente richiede documentare il venir meno di tali elementi.
  • In situazioni analoghe, se l'obiettivo è ottenere un esame in diritto e in fatto delle motivazioni giustificanti una misura cautelare, è opportuno non rinunciare al ricorso e predisporre un atto ben articolato, con riferimenti probatori e deduzioni sulla corretta qualificazione giuridica.

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