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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15161/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (terzo acquirente)

La controversia

La controversia traeva origine da un'azione revocatoria proposta da un creditore contro alcuni atti di vendita; nel corso del giudizio di primo grado era intervenuta una transazione solo tra il creditore attore e la società venditrice, mentre la società terza acquirente non vi aveva aderito. Il Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere e compensava le spese tra tutte le parti. La terza acquirente appellava la sentenza limitatamente alla compensazione delle spese, deducendo che il giudice avrebbe dovuto applicare il criterio della soccombenza virtuale e che la declaratoria di cessazione non poteva essere opposta a chi era rimasto estraneo all'accordo. La Corte d'appello dichiarava l'appello inammissibile, ritenendo che non fosse stata impugnata la declaratoria di cessazione della materia del contendere e che ciò precludesse ogni ulteriore censura. Con il ricorso per cassazione la terza acquirente deduceva: violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo relativo alle spese; errata applicazione dell'art. 329 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla transazione intervenuta solo tra alcune parti; e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che le modalità dell'atto e dell'accordo avrebbero escluso i presupposti per la revocatoria e quindi per il giudizio prognostico sulla soccombenza virtuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente dichiarato inammissibile l'impugnazione senza pronunciarsi sul motivo concernente la compensazione delle spese. È stato chiarito che la sentenza che dichiara cessata la materia del contendere può essere impugnata solo contestando l'esistenza del presupposto per emetterla, ma questo non significa che per censurare la regolazione delle spese sia necessario impugnare previamente la declaratoria in sé, quando la doglianza riguarda proprio la mancata applicazione del criterio della soccombenza virtuale. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la censura riguardava l'omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla compensazione delle spese; la Corte ha ritenuto fondata la doglianza perché il giudice di merito non si è effettivamente pronunciato sul punto

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato per contestare l'erronea affermazione di giudicato interno sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere; la Corte non ha condiviso la lettura della Corte d'appello

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    usato come parametro di denuncia della violazione di legge nei primi e terzi motivi

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per dedurre l'omesso esame di fatti decisivi, ma i relativi motivi sono stati assorbiti

  • art. 2901 c.c.

    richiamato in relazione alla pretesa revocatoria e al giudizio prognostico sulla soccombenza virtuale; la Corte non è entrata nel merito del motivo per assorbimento

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    ha costituito il fondamento del rinvio al giudice di merito per ulteriori accertamenti in fatto

Massime di principio

  • La sentenza che dichiara cessata la materia del contendere è impugnabile solo nei limiti in cui si contesti l'esistenza del presupposto che ne ha giustificato l'adozione; tuttavia, una doglianza specifica sulla regolazione delle spese non può essere dichiarata inammissibile per il solo fatto che non sia stata formalmente impugnata la declaratoria, se il motivo investe la mancata applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, il giudice deve comunque pronunciarsi sul motivo di gravame relativo alle spese, non potendo eludere l'esame della censura mediante una declaratoria di inammissibilità fondata su un fraintendimento del rapporto tra cessazione della materia del contendere e regolazione delle spese.
  • Quando la decisione di merito viene cassata per un vizio processuale che assorbe gli altri motivi, la Corte rinvia al giudice di merito per i necessari accertamenti in fatto e per la nuova regolazione delle spese.
  • Il principio della soccombenza virtuale rileva anche nei giudizi definiti per cessazione della materia del contendere, ai fini della liquidazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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