Cassazione Penale, Sentenza n. 18411/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania del 11/02/2020 per presunta violazione di legge (art. 81 c.p.) e vizio motivazionale nella determinazione degli aumenti a titolo di continuazione. La difesa contestava che il giudice di rinvio avesse applicato criteri di ragionevolezza anziché rispettare una proporzionalità aritmetica fra le forchette edittali dei reati originariamente in continuazione (traffico di sostanze 'pesanti' e traffico di droghe leggere), sostenendo che il forte divario sanzionatorio avrebbe dovuto comportare un aumento molto più contenuto.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e congrua la determinazione degli aumenti operata dal giudice del rinvio, il quale ha scomputato dalla maggiorazione complessiva la quota riferibile al capo annullato (traffico di sostanze pesanti) e ha limitato l'aumento residuo a venti giorni di reclusione. La Corte ha richiamato il principio della discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena entro la forchetta edittale e ha confermato che una motivazione che richiami criteri di adeguatezza, equità e congruità è sufficiente se non illogica. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
individua il delitto più grave (traffico di sostanze stupefacenti) utilizzato come pena base nella determinazione complessiva e come parametro di riferimento per verificare la proporzionalità degli aumenti
art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990
stabilisce le forchette edittali per i reati di traffico di stupefacenti; la diversa gravità tra le ipotesi contemplate (droghe "pesanti" vs "leggere") è elemento rilevante nella valutazione della quota di aumento da attribuire a ciascun reato in continuazione
richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione della determinazione della pena; la Corte ha però ritenuto che non sussistesse violazione di legge o illogicità nella motivazione fornita dal giudice del rinvio
indica i criteri di determinazione della pena (circostanze e loro valutazione); la Corte conferma che tali criteri possono essere richiamati anche con formule generiche purché la decisione risulti congrua e non illogica
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti edittali; la Cassazione interviene solo se sussiste illogicità o manifesta sproporzione.
- In caso di annullamento di uno dei reati in continuazione, il giudice di rinvio può scomputare dalla maggiorazione complessiva la quota riferibile al reato annullato senza essere vincolato a una proporzionalità aritmetica rigida fra i limiti edittali delle fattispecie originarie.
- Una motivazione che richiami criteri generici come "pena congrua" o "adeguata" è valida se tale richiamo è coerente con i criteri di cui all'art. 133 c.p. e non risulta illogico o privo di adeguata rappresentazione.
- L'aumento per continuazione deve essere proporzionato alla pena base fissata per il reato più grave e non può superare l'aumento complessivamente determinato nei precedenti gradi; il giudice può comunque ridurre la maggiorazione globale se motivato.
- La diversa gravità delle fattispecie (es. droghe pesanti vs leggere) può giustificare uno scomputo maggiore della quota di aumento riferita al reato più grave e quindi una più contenuta maggiorazione residua.
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