Cassazione Civile, Ordinanza n. 22314/2026 del 29/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una creditrice contro un atto con cui il proprio debitore aveva ceduto alla moglie crediti verso terzi derivanti da una sentenza della Corte d'appello di Milano. La ricorrente sosteneva di essere creditrice del cedente in forza di una precedente sentenza di condanna per calunnia e di aver intrapreso azioni esecutive sui crediti poi ceduti. Nel primo giudizio la domanda era stata rigettata; in sede di legittimità, con precedente ordinanza, la Cassazione aveva chiarito che l'atto di cessione poteva essere provato anche aliunde e che, per stabilire l'anteriorità del credito, rilevava la data di commissione dell'illecito da cui il credito risarcitorio traeva origine, non la data della sua accertazione giudiziale. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello aveva quindi dichiarato inefficace la cessione ex art. 2901 c.c. e la soccombente proponeva nuovo ricorso per cassazione articolando sette motivi: deduceva, in sintesi, difetto di interesse ad agire, questioni sull'ammissibilità delle conclusioni in appello, errata applicazione dell'onere della prova e del principio di non contestazione, erronea individuazione del momento di insorgenza del credito, illegittimità della presunzione di conoscenza del pregiudizio in capo alla cessionaria, nonché censure sull'ordinanza ex art. 283 c.p.c. e sulle spese. La Corte di cassazione ha però ritenuto tutti i motivi inammissibili, per difetto di specifica indicazione dei vizi ex art. 360 c.p.c., per mancata specificazione e localizzazione dei documenti ex art. 366, n. 6, c.p.c., per genericità delle doglianze e, in parte, perché rivolte contro questioni già definite dal precedente giudizio di legittimità o comunque nuove perché non dedotte nel rinvio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto. La decisione di merito della Corte d'appello di rinvio, che aveva dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 c.c. della cessione del credito, è rimasta ferma.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria ha ad oggetto la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo e l'atto può essere provato anche con mezzi diversi dalla produzione del documento che lo contiene; per il credito risarcitorio da illecito, l'anteriorità va valutata con riguardo al momento di commissione dell'illecito.
Il principio di non contestazione può rilevare ai fini della prova del fatto dedotto, ma nel caso concreto il suo uso non escludeva la necessità di verificare la gratuità o onerosità della cessione secondo i fatti accertati.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso che si fonda su documenti deve indicarne specificamente contenuto, fase processuale, collocazione nel fascicolo e indicizzazione; la mancata specificazione comporta inammissibilità.
I motivi di ricorso devono essere incanalati in uno dei vizi tipizzati e devono indicare con precisione le norme violate e i passaggi della decisione censurati; la genericità rende il ricorso inammissibile.
La censura per falsa applicazione delle presunzioni richiede di individuare specificamente il ragionamento inferenziale reputato non rispettoso dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non basta contestare in fatto la sufficienza della prova.
La doglianza relativa all'ordinanza sulla sospensione dell'efficacia esecutiva è stata ritenuta inammissibile anche per difetto di interesse e perché non si confrontava con l'esito del giudizio di merito.
La contestazione della definitività del punto sull'anteriorità del credito, già affermato dalla precedente decisione di legittimità, avrebbe dovuto essere veicolata, se del caso, con il rimedio della revocazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. non richiede necessariamente la produzione in giudizio dell'atto dispositivo: l'esistenza e il contenuto dell'atto possono essere dimostrati con qualsiasi mezzo di prova idoneo, inclusa la non contestazione della controparte.
- Per i crediti risarcitori derivanti da illecito, ai fini dell'anteriorità rispetto all'atto revocando rileva la data di commissione dell'illecito e non quella della successiva pronuncia giudiziale che ne accerta la responsabilità.
- Nel giudizio di rinvio la questione definitivamente decisa nel precedente giudizio di cassazione non può essere nuovamente rimessa in discussione con il ricorso ordinario; la contestazione di quel punto deve seguire, se ne ricorrono i presupposti, il diverso rimedio straordinario previsto dall'ordinamento.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara sussunzione del vizio entro uno dei numeri dell'art. 360 c.p.c. e la specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei passaggi della sentenza impugnata oggetto di censura; la mera riproposizione di atti e argomentazioni di merito è inidonea.
- Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l'onere di indicarne esattamente contenuto, fase di produzione e collocazione nel fascicolo; l'inosservanza di tale onere processuale determina l'inammissibilità.
- La deduzione del vizio relativo a presunzioni semplici richiede la critica del ragionamento presuntivo nei termini di violazione dei criteri di gravità, precisione e concordanza, e non una semplice diversa lettura dei fatti o delle prove.
- La censura contro un provvedimento accessorio o consequenziale, come quello sulle spese o sulla sospensione, è inammissibile se non si confronta con l'effettiva ratio della decisione e se difetta di interesse concreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22209/2026 del 29/06/2026
- ordinanza_civile · 29 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22214/2026 del 29/06/2026
- ordinanza_civile · 29 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22216/2026 del 29/06/2026
- ordinanza_civile · 29 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22222/2026 del 29/06/2026
- ordinanza_civile · 29 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22224/2026 del 29/06/2026
- ordinanza_civile · 29 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22227/2026 del 29/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →