Cassazione Civile, Ordinanza n. 30124/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia traeva origine da una sentenza della Corte d'appello di Roma impugnata per cassazione dalla Camera di commercio. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso per cassazione, regolarmente sottoscritto e notificato alla controparte. Il controricorrente non ha accettato né aderito alla rinuncia. La Corte è stata quindi chiamata a verificare gli effetti processuali della rinuncia e a regolare le spese del giudizio di legittimità, nonché l'eventuale applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio di cassazione, ritenendo che la rinuncia produca effetti estintivi anche senza accettazione della controparte. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente. Ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, osservando che tale ulteriore contributo si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non alla rinuncia.
Norme richiamate
Norma richiamata per disciplinare la rinuncia al ricorso per cassazione.
Norma richiamata per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso, ma solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È la disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo anche se la controparte non la accetta o non vi aderisce, purché l'atto sia validamente notificato e sottoscritto.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione.
- In caso di rinuncia al ricorso, le spese del giudizio di legittimità possono essere poste a carico del rinunciante.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 è di stretta interpretazione e non si estende analogicamente ai casi di estinzione per rinuncia.
Come è indicizzato
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