Cassazione Penale, Ordinanza n. 19831/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP per detenzione di sostanza stupefacente. I fatti riguardano la detenzione di marijuana per complessivi 7,1 chilogrammi, suddivisa in più involucri e dosi, e di hashish per complessivi 370,58 grammi, anch'essa suddivisa in panetti e dosi. Con tre motivi di ricorso sono state denunciate violazione di legge e vizi motivazionali in relazione: al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla eccessività della pena, contestando anche il giudizio sfavorevole sulla recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte territoriale aveva motivato il trattamento sanzionatorio valorizzando correttamente i criteri dell'art. 133 c.p., la notevole quantità e varietà della sostanza, l'elevatissimo quantitativo di principio attivo e la capacità della condotta di inserirsi in un circuito di distribuzione illecito. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, osservando che il ricorso non si confrontava con la motivazione congrua e logica della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti generiche e sulla recidiva, fondata sui precedenti specifici, sulla gravità della condotta e sulla negativa personalità dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
fattispecie incriminatrice per la detenzione di sostanza stupefacente, oggetto della condanna confermata in appello.
criterio per la commisurazione della pena; il giudice di merito deve motivare, anche sinteticamente, richiamando gli elementi rilevanti, e la scelta è sindacabile solo per arbitrio o illogicità manifesta.
richiamato implicitamente attraverso il tema delle circostanze attenuanti generiche; il loro riconoscimento rientra nel potere discrezionale del giudice di merito alla luce degli elementi ex art. 133 c.p.
richiamato implicitamente con riferimento alla recidiva; la sua applicazione è giustificata dalla maggiore pericolosità desunta da precedenti specifici e dalla persistente dedizione al reato.
Massime di principio
- La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve motivare anche sinteticamente richiamando uno o più criteri dell'art. 133 c.p.; in cassazione il controllo è limitato ai casi di arbitrio o manifesta illogicità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi elementi sfavorevoli concretamente rilevanti, come la gravità della condotta, la quantità della sostanza detenuta, la capacità offensiva della condotta e i precedenti specifici.
- La recidiva può essere confermata quando dalla motivazione complessiva emerga una maggiore pericolosità del reo e una persistente inclinazione a delinquere, desunta da precedenti specifici e dalla prosecuzione di condotte illecite nonostante precedenti condanne.
- In sede di legittimità non è sufficiente denunciare in astratto l'eccessività della pena o il mancato riconoscimento di benefici di pena: il ricorso deve confrontarsi con gli argomenti logici e congrui della decisione impugnata.
Come è indicizzato
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