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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17173/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società di leasing)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di leasing stipulato per l'acquisto di un lotto di terreno e per il finanziamento delle spese di costruzione di un fabbricato industriale da concedere poi in godimento all'utilizzatrice. La società utilizzatrice aveva chiesto di accertare l'usurarietà del tasso di mora e del tasso di preammortamento, oltre a contestare la clausola contrattuale che, in caso di risoluzione, attribuiva alla concedente il diritto di trattenere tutte le rate scadute e a scadere e di acquisire la proprietà del bene, nonché a dedurre l'anatocismo derivante dal piano di ammortamento alla francese e la conseguente indeterminatezza del tasso. Il Tribunale aveva rigettato le domande; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo non usurari i tassi applicati e infondate le ulteriori doglianze. In cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., per l'erronea individuazione della soglia di riferimento per il tasso di preammortamento, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto essere quella del leasing immobiliare e non quella degli "altri finanziamenti"; 2) nullità della clausola n. 12 e applicazione dell'art. 1526 c.c., assumendo che la clausola fosse una penale manifestamente eccessiva; 3) violazione di varie norme codicistiche e speciali per asserito anatocismo e indeterminatezza del tasso dovuti al piano di ammortamento alla francese non esplicitato nel contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a sollecitare un diverso apprezzamento della fattispecie contrattuale e della relativa qualificazione economico-funzionale compiuta dal giudice di merito, che aveva ritenuto il tasso di prelocazione estraneo ai canoni del leasing e riferibile alla categoria degli "altri finanziamenti". Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica critica alla ratio decidendi, poiché non confrontava la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ritenuto incongruo il richiamo all'art. 1526 c.c. anche perché il bene non era stato restituito e il contratto risultava ancora in esecuzione; la Corte ha comunque richiamato, in via confermativa, l'orientamento secondo cui, nell'ipotesi di risoluzione anticipata del leasing per inadempimento dell'utilizzatore, le parti possono prevedere clausole che regolino l'irripetibilità dei canoni e la detrazione di quanto ricavato dalla vendita del bene restituito. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché riproponeva in modo generico la censura già svolta in appello senza attaccare in modo puntuale la motivazione della sentenza, e comunque la Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui il piano di ammortamento alla francese, di per sé, non determina nullità per anatocismo o indeterminatezza dell'oggetto quando il meccanismo non sia espressamente vietato e non emerga una capitalizzazione illecita nei termini dedotti. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con nulla sulle spese per mancata costituzione dell'intimata e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    la nullità per usura riguarda il tasso usurario dedotto, ma la censura non può trasformarsi in richiesta di nuovo esame della qualificazione economica della clausola e della categoria di riferimento del tasso soglia operata dal giudice di merito

  • art. 1526 c.c.

    richiamato per la disciplina della risoluzione del contratto con restituzione del bene; nel caso concreto è stato ritenuto incongruo perché il bene non era stato restituito e il rapporto risultava ancora in esecuzione

  • art. 1325, nn. 1 e 2, c.c.

    invocato dalla ricorrente per dedurre indeterminatezza del contenuto negoziale, ma la censura è stata ritenuta generica e non idonea a scalfire la motivazione di merito

  • art. 127 TUB

    richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza che la Corte ravvisasse una critica specifica alla ratio decidendi

  • art. 1281 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo in tema di decorrenza e computo degli interessi, ma non decisivo nel caso di specie

  • art. 1283 c.c.

    invocato per sostenere l'anatocismo, ma la censura è stata dichiarata generica e non idonea a dimostrare una capitalizzazione illecita nel piano di ammortamento contestato

  • art. 1344 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza specifica correlazione con la motivazione impugnata

  • art. 1439 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, ma non utile a fondare una critica specifica alla sentenza impugnata

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo quale parametro di correttezza, senza che la Corte ne ricavasse una violazione autonoma

  • art. 13, comma 2, lett. b), l. n. 293/73

    richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza incidenza decisiva sulla soluzione della causa

  • artt. 2, 4, 41, 47 Cost.

    invocati dalla ricorrente a sostegno delle doglianze sul piano di ammortamento e sull'usura, ma non valorizzati come base decisoria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ha fondato la declaratoria della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione della fattispecie contrattuale e della qualificazione economico-funzionale già compiuta dal giudice di merito.
  • La censura di usurarietà di un tasso applicato a un contratto di finanziamento deve confrontarsi con la concreta funzione economica della clausola e con la categoria di riferimento del tasso soglia individuata dal giudice di merito; non basta opporre una diversa lettura del contratto.
  • L'art. 1526 c.c. non è richiamabile in modo utile se la questione non riguarda una risoluzione con restituzione del bene e se il contratto risulta ancora in esecuzione; il motivo che non si confronti con questa ratio è inammissibile.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una critica puntuale e specifica alla ratio decidendi della sentenza impugnata; la riproposizione generica di doglianze già svolte in appello non è sufficiente.
  • Il piano di ammortamento alla francese, di per sé, non comporta nullità per anatocismo o per indeterminatezza del tasso se la censura non dimostra in concreto una capitalizzazione illecita o un difetto di determinatezza delle condizioni contrattuali.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioniLeasing
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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