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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14615/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva definito il procedimento con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pronunciata dal GIP di Trani su concorde richiesta delle parti, con pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 16.000,00 di multa per il reato di detenzione e traffico di stupefacenti ex art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990. Con il ricorso per cassazione deduceva un solo motivo di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che il giudice avesse omesso di motivare adeguatamente sulla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato e sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., limitandosi a un richiamo alla notizia di reato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto avverso una sentenza di patteggiamento dopo l'entrata in vigore della modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, quindi fuori dai casi tassativi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Il motivo dedotto, relativo al vizio di motivazione e al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non rientra tra quelli ammessi (volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    regola il patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    è invocato come motivo di ricorso per vizio di motivazione, ma la censura è ritenuta non ammessa nel caso di specie

  • art. 129 c.p.p.

    richiamo al dovere di immediato proscioglimento nei casi evidenti, prospettato dalla difesa ma non esaminabile in questa sede

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la trattazione de plano del ricorso nelle ipotesi previste

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309 del 1990

    norma incriminatrice contestata, relativa ai reati in materia di stupefacenti

  • legge n. 103 del 2017

    ha introdotto la disciplina che limita i casi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per il criterio di valutazione dei profili di colpa ai fini della sanzione ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo diverso è inammissibile.
  • Nel patteggiamento post riforma non è consentito dedurre con ricorso per cassazione il vizio di motivazione sulla sussistenza del fatto o sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che la censura si traduca in una delle specifiche categorie di doglianze consentite dalla legge.
  • Quando il ricorso è proposto fuori dai casi consentiti contro una sentenza di patteggiamento, la Corte può dichiararlo inammissibile de plano e applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. se ravvisa profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

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