Cassazione Penale, Ordinanza n. 08970/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendosi sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato all'esito di giudizio abbreviato per il reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità, con pena poi determinata previo concordato in appello, ha proposto un unico motivo di ricorso deducendo vizio di motivazione. In particolare ha lamentato la mancata pronuncia di proscioglimento e la non corretta qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era del tutto generica e non specificava né le ragioni per le quali avrebbe dovuto essere pronunciata assoluzione/proscioglimento né quelle per cui il fatto avrebbe dovuto essere diversamente qualificato, osservando comunque che la fattispecie era già stata sussunta nell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La condotta era già stata sussunta nella fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti; il ricorso non ha indicato elementi idonei a mettere in discussione tale qualificazione.
La pena in appello era stata determinata previo concordato ex art. 599-bis c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove sussistano profili di colpa.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censure apodittiche o generiche sulla motivazione, senza indicare specificamente le ragioni per cui la decisione impugnata sarebbe erronea.
- Quando si deduce l'erronea mancata pronuncia di proscioglimento o l'erronea qualificazione giuridica del fatto, il ricorrente deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e indicare gli elementi di fatto o di diritto trascurati o mal valutati.
- La mera riproposizione di questioni già risolte in sede di merito, senza una critica specifica e argomentata, non consente l'accesso al sindacato di legittimità.
- La qualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, se già sorretta dalla decisione di merito, non può essere utilmente censurata con doglianze assertive e non autosufficienti.
- L'inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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