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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38398/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila che aveva confermato la decisione del Magistrato di sorveglianza autorizzando il detenuto sottoposto al regime 41-bis a sostenere i colloqui familiari tramite video-collegamento (piattaforma certificata), in ragione dell'emergenza sanitaria COVID-19. Il Ministero deduceva violazione di norme penitenziarie (artt. 35-bis, 41-bis, 69 c.6 Ord. pen.) e delle disposizioni emergenziali, sostenendo che la disciplina dei videocolloqui non andasse estesa ai sottoposti al 41-bis salvo valutazione discrezionale dell'Amministrazione, e che le modalità ordinarie (colloqui con vetro divisorio) soddisfacevano le esigenze sanitarie e di sicurezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per un nuovo esame. La Corte ha rilevato che, sebbene il diritto ai colloqui con i familiari sia tutelato e i videocolloqui possano essere ammessi in emergenza quando l'incontro in presenza sia impossibile o gravemente difficoltoso, la situazione emergenziale si era attenuata e la legge 6/5/2021 n.61 (art.1-bis) ha previsto la possibilità di spostamenti per colloqui anche in deroga alle restrizioni, riducendo così le ragioni eccezionali che giustificavano l'automatica estensione dei videocolloqui ai detenuti 41-bis. Il caso deve essere riesaminato alla luce di tali elementi.

Norme richiamate

  • Art. 41-bis Ordinamento Penitenziario

    Prevede il regime detentivo differenziato con specifiche restrizioni ai colloqui (un colloquio al mese in locali che impediscono il passaggio di oggetti, controllo auditivo e registrazione, ecc.). I limiti sono ammessi ma devono essere motivati da esigenze di prevenzione, ordine e sicurezza; l'esclusione da modalità meno restrittive (es. videocolloqui) è possibile solo se effettivamente necessaria per evitare contatti con il gruppo criminale.

  • Decreto-legge 10 maggio 2020, n.29

    Ha previsto la possibilità di svolgere colloqui mediante mezzi audiovisivi per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19. La Corte ha ritenuto che tale disciplina sia applicabile anche ai detenuti ex art.41-bis, salvo esclusione motivata per esigenze di sicurezza.

  • Art. 221, comma 10, D.L. 19/5/2020, n.34

    Norma emergenziale richiamata nelle argomentazioni del Ministero; può essere letta come indicazione di possibilità di ricorrere al video-colloquio, rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione, ma la Corte ha precisato che l'applicazione va comunque bilanciata con il diritto alla vita familiare e con il principio di proporzionalità.

  • Legge 6 maggio 2021, n.61, art.1-bis

    "Gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati ... sono consentiti anche in deroga alla normativa adottata al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, quando i medesimi colloqui sono necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute o internate."

    Introduce la possibilità di spostamenti per colloqui anche durante le misure di contenimento, diminuendo la necessità eccezionale di ricorrere ai videocolloqui per ragioni sanitarie.

  • D.L. 23 luglio 2021, n.105

    Provvedimento che ha prorogato lo stato di emergenza (rilevato nel testo); era stato utilizzato per giustificare la misura dei videocolloqui in epoca ancora caratterizzata da rischio sanitario.

  • Costituzione (artt. 29, 30, 31) e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 8)

    Fondano il diritto al rispetto della vita privata e familiare e costituiscono la base per la tutela dei colloqui con i familiari anche in regime detentivo; qualsiasi restrizione deve rispettare il principio di proporzionalità.

  • Art. 28 Ord. pen.; art. 18, comma 3; artt. 1 c.6 e 15 Ord. pen.; D.P.R. 30/6/2000 n.230 (artt. 61 c.1 lett. a) e 73 c.3)

    Norme penitenziarie che riconoscono l'importanza dei colloqui per la finalità rieducativa e prevedono la tutela dei colloqui anche in presenza di misure disciplinari. Impongono che le limitazioni siano previste dalla legge e giustificate da esigenze di ordine e sicurezza.

Massime di principio

  • Il diritto ai colloqui familiari è fondamentale anche per i detenuti sottoposti al 41-bis e può essere esercitato tramite videocolloqui se l'incontro in presenza è impossibile o gravemente difficoltoso; tuttavia ogni limitazione deve essere motivata da concrete esigenze di sicurezza.
  • La competenza a disciplinare le modalità dei colloqui spetta all'Amministrazione penitenziaria, ma l'esercizio discrezionale è sindacabile dal giudice quando le esclusioni non risultino necessarie e proporzionate.
  • Le misure emergenziali che consentono videocolloqui sono applicabili anche ai detenuti 41-bis, salvo esclusione specificamente giustificata per rischio che il colloquio a distanza favorisca comunicazioni con il gruppo criminale o altri pericoli.
  • La cessazione o l'affievolirsi dell'emergenza sanitaria e le norme che consentono spostamenti per colloqui (es. L. 61/2021, art.1-bis) riducono la giustificazione per l'uso generalizzato dei videocolloqui; il caso va valutato concretamente caso per caso.
  • Il principio di proporzionalità (idoneità, necessità, bilanciamento del sacrificio del diritto) guida la valutazione: le autorità devono preferire soluzioni meno restrittive compatibili con la sicurezza e la salute.

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