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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22240/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo infondate le doglianze sulla dosimetria della pena. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di Cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato una condanna per resistenza a pubblico ufficiale, evasione e lesioni personali. L'unico motivo dedotto riguarda la pretesa eccessività della pena, ritenuta sproporzionata rispetto ai fatti. La Corte rileva però che la decisione impugnata aveva già correttamente valorizzato la gravità della condotta di resistenza, la congruità complessiva del trattamento sanzionatorio, la pena fissata appena sopra il minimo edittale e i minimali aumenti per la continuazione.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Indicato come uno dei reati oggetto della condanna confermata; dalla motivazione emerge solo che la sentenza di merito aveva riguardato tale fattispecie.

  • art. 337 c.p.

    Indicato come uno dei reati oggetto della condanna confermata; rileva nel contesto della gravità della condotta di resistenza valorizzata ai fini della pena.

  • art. 582 c.p.

    Indicato come uno dei reati oggetto della condanna confermata; la decisione non ne approfondisce i presupposti, ma ne presuppone la contestazione e l'affermazione di responsabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura limitata alla sola eccessività della pena è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia dato una motivazione congrua e non illogica sulla dosimetria, valorizzando correttamente la gravità del fatto e la vicinanza della pena al minimo edittale.
  • La determinazione della pena è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha esplicitato criteri coerenti con la gravità della condotta e con gli aumenti applicati per continuazione, senza superare i limiti della discrezionalità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLesioniEvasioneResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiContinuazioneNullità processuale

Testo integrale

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