Cassazione Penale, Sentenza n. 3118/2024 del 24/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Milano aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 26/05/2023 che li aveva condannati per il reato di cui all'art.497-bis c.p. La Corte d'appello aveva ritenuto inammissibile l'atto d'impugnazione per violazione dell'art.581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotto dal D.lgs. 150/2022), poiché mancava la dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità. La difesa ha sostenuto che la precedente elezione di domicilio effettuata in sede di convalida dell'arresto (ai sensi dell'art.161 c.p.p.) fosse già idonea e sufficiente; i ricorrenti deducevano quindi violazione di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha confermato l'interpretazione secondo cui la nuova norma (art.581, comma 1-ter, cod. proc. pen.) richiede che con l'atto d'impugnazione sia depositata una dichiarazione o elezione di domicilio specifica ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, anche se in precedenza era stata effettuata una elezione/dichiarazione in altro grado del giudizio. La Corte ha richiamato la correlazione con gli artt.157-ter e 164 c.p.p. e la ratio della riforma (certezza della conoscenza del giudizio d'appello e tempestività delle notifiche). Ha inoltre respinto la censura di possibile incostituzionalità ritenendola infondata. Conseguentemente ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. (comma 1-ter)
Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
La Corte interpreta la norma nel senso che la dichiarazione/elezione di domicilio deve essere presentata con l'atto d'impugnazione stesso; non è ammissibile l'allegazione di una precedente elezione effettuata in un grado precedente salvo che venga ribadita al momento dell'impugnazione
introduce il comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen.
Atto normativo di delega che ha inserito la condizione di ammissibilità dell'impugnazione consistente nel deposito della dichiarazione/elezione di domicilio
legge delega 27 settembre 2021, n.134 (art.1, comma 13, lett. a))
prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione
Fonte della ratio legislativa: introdurre un onere collaborativo per assicurare la conoscenza del processo di impugnazione da parte dell'imputato
In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater
La norma collega l'efficacia delle notifiche all'esistenza di una dichiarazione/elezione di domicilio valida al momento dell'impugnazione
Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio
La riforma ha eliminato la validità "illimitata" della dichiarazione/elezione per "ogni stato e grado del procedimento", implicando che una precedente elezione non valga automaticamente per il giudizio di impugnazione salvo nuova manifestazione
Prevede la possibilità di dichiarare o eleggere domicilio in fasi precedenti (es. convalida dell'arresto); tuttavia tale elezione, se non ribadita, non sostituisce l'obbligo di deposito con l'atto d'impugnazione dopo la riforma
Norma sostanziale che disciplina il reato per cui gli imputati erano stati condannati; contestata dalla sentenza di merito ma non centrale per la questione processuale di ammissibilità dell'appello
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'oggetto del ricorso in Cassazione; qui citato per precisare l'ambito dei motivi dedotti dai ricorrenti
Massime di principio
- A seguito della riforma introdotta dal D.lgs. 150/2022, chi propone impugnazione deve allegare con l'atto d'impugnazione una dichiarazione o elezione di domicilio specifica ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; la mancata allegazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Una precedente dichiarazione o elezione di domicilio effettuata in un grado anteriore (es. in fase di convalida dell'arresto) non è automaticamente idonea a soddisfare l'onere richiesto dall'art.581, comma 1-ter: è prudente ribadire/esprimere nuovamente la scelta del domicilio al momento dell'impugnazione.
- L'onere costituisce una misura ragionevole ai fini della certezza della conoscenza del processo d'appello e della tempestività delle notificazioni; le censure di disparità di trattamento o di incostituzionalità sono state ritenute, in casi analoghi, manifestamente infondate.
- Eccezione: la disciplina non si applica quando l'imputato è detenuto al momento della notificazione dell'atto di citazione, giacché la notifica avviene a mani proprie e non è richiesto il deposito della dichiarazione/elezione.
- Prassi consigliata: il difensore che propone impugnazione dovrebbe sempre allegare espressa dichiarazione/elezione di domicilio (anche se già effettuata in precedenza) per evitare il rischio di inammissibilità e le relative conseguenze (spese, sanzione alla cassa delle ammende).
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