Cassazione Civile, Sentenza n. 28028/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della pronuncia della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello del Comune contro le sentenze di primo grado che avevano annullato avvisi di accertamento ICI per gli anni 2004-2006. Il ricorrente deduceva: (1) omissione del deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata con cui il Comune aveva notificato l'appello, con conseguente inammissibilità del gravame; (2) nullità o inesistenza delle notificazioni degli avvisi di accertamento operate tramite agenzia privata (Sicilia Post s.r.l.) priva di titolo abilitativo
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la CTR aveva correttamente ritenuto ammissibile l'appello del Comune, perché la costituzione in giudizio risultava effettuata entro il termine di 30 giorni in base alla data indicata di notifica (28 febbraio 2012) e alla data di ricezione dell'atto presso la segreteria della CTR (2 marzo 2012). Quanto alle notificazioni tramite operatore postale privato, la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (in particolare sentenze nn. 13452/2017, 13453/2017 e n. 299/2020) secondo cui l'inesistenza o la nullità della notificazione eseguita da operatore privo di titolo può non comportare automaticamente l'annullamento dell'atto impositivo se risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza (e quindi siano state proposte tempestive opposizioni). Non si pronuncia sulle spese processuali; la sentenza dà atto degli adempimenti sul contributo unificato.
Norme richiamate
Rilevanza della data di ricezione del plico ai fini della decorrenza del termine di costituzione in appello; deposizione di documenti comprovanti la spedizione/ ricezione (avviso di ricevimento con timbratura ufficiale) può assolvere alla funzione probatoria della ricevuta di spedizione.
art. 1, art. 4 (comma 5), art. 5
Disciplina sugli operatori postali e sui limiti dell'attività degli operatori privati; la mancanza del titolo abilitativo incide sui poteri certificativi dell'operatore e sulla certezza della data di consegna.
Cass. Sez. Un., nn. 13452 e 13453 del 29/05/2017
Principio che il termine per la costituzione decorre dalla ricezione del plico e che l'avviso di ricevimento, se munito di timbratura meccanografica o datario dell'ufficio postale, può sostituire la ricevuta di spedizione ai fini probatori; la mera indicazione manuale della data non è di per sé idonea.
Cass. Sez. Un., n. 299/2020
Stato giuridico degli operatori postali privati dopo la direttiva 2008/6/CE: la notificazione eseguita da operatore privo di titolo è nulla (non inesistente) e la nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo se la controparte si è costituita, ma la certezza della data di consegna al destinatario non può derivare dalla dichiarazione dell'operatore privo di poteri certificativi.
Cass. n. 17198/2011
Principio secondo cui la tempestiva opposizione del contribuente sanifica ex tunc la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), senza però far venir meno eventuale decadenza del potere impositivo intervenuta nel frattempo.
Previsione relativa al contributo unificato e all'ulteriore importo dovuto da parte del ricorrente, rilevata dalla Corte in dispositivo.
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine per la costituzione in appello nel processo tributario conta la data di ricezione del plico da parte del destinatario; la data di spedizione non è il termine utile se non adeguatamente attestata.
- La ricevuta di spedizione può essere surrogata dall'avviso di ricevimento purché quest'ultimo contenga la timbratura ufficiale dell'ufficio postale che assevera la data di spedizione o di ricezione; la sola scritturazione manuale non è sufficiente.
- La notificazione effettuata da operatore postale privato privo di titolo abilitativo è nulla ma non automaticamente inesistente; se il destinatario ha avuto conoscenza dell'atto e ha proposto opposizione/ricorso tempestivo, la nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo e l'atto può essere comunque efficace entro i termini di decadenza.
- Quando manca la certezza pubblica sulla data di consegna (es. operatore privo di poteri certificativi), il momento rilevante per valutare la tempestività rimane la data effettiva di ricezione da parte del destinatario, da provare con elementi idonei.
- La mancata produzione in giudizio della ricevuta di spedizione non determina automaticamente l'inammissibilità dell'appello se dalla documentazione e dagli atti risulta che la costituzione è avvenuta entro il termine previsto.
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