Cassazione Civile, Ordinanza n. 30721/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (liquidatore)
La controversia
La lite origina dall’impugnazione di un lodo arbitrale che, risolti i contratti preliminari di compravendita immobiliare tra una società e un promittente acquirente, aveva condannato la società alla restituzione degli acconti versati e al pagamento di ulteriori somme a titolo di caparra e penale. Nel corso del giudizio di appello sull’impugnazione del lodo, interveniva la dichiarazione di fallimento della società; il liquidatore, già costituitosi volontariamente, riassumeva il processo. La Corte d’appello dichiarava estinto il giudizio ritenendo tardiva la riassunzione, perché faceva decorrere il termine dall’avvenuta notifica della sentenza di fallimento al legale rappresentante della società e non dalla successiva dichiarazione di interruzione resa in udienza. Con il ricorso per cassazione si censurava tale impostazione, sostenendo che il termine per la riassunzione decorresse dalla dichiarazione di interruzione in udienza; si deduceva inoltre che il giudice avrebbe dovuto ammettere l’intervento del liquidatore per tutelare gli interessi patrimoniali della massa, e si contestava la regolazione delle spese. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errato il dies a quo individuato dalla Corte territoriale; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, perché diretto contro argomentazioni sul merito svolte solo ad abundantiam dopo una statuizione di estinzione; ha assorbito il terzo motivo sulle spese e ha cassato con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo sulla decorrenza del termine per la riassunzione del processo interrotto a seguito di fallimento: il termine per evitare l’estinzione decorre dalla dichiarazione giudiziale di interruzione, non dalla notifica della sentenza di fallimento alla parte. Per questo ha cassato la sentenza di merito con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, affinché si uniformi al principio di diritto indicato e provveda anche sulle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva questioni di merito affrontate solo incidentalmente dopo la declaratoria di estinzione; il terzo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
L’apertura del fallimento determina l’automatica e immediata interruzione del processo; tuttavia la decorrenza del termine per la riassunzione non si identifica con la mera conoscenza dell’evento fallimentare, ma con la dichiarazione giudiziale di interruzione portata a conoscenza delle parti.
Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre dalla dichiarazione di interruzione e, se inutilmente decorso, conduce all’estinzione del processo.
La regola generale dell’interruzione del processo per eventi che colpiscono la parte costituita è derogata, nel caso di fallimento, dall’automatica interruzione prevista dalla legge fallimentare.
Richiamato solo per individuare il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale promosso originariamente dalla società.
Richiamato per la notifica della sentenza di fallimento al rappresentante della società.
Richiamato tra le norme denunciate nel secondo motivo, senza che la Corte ne abbia fatto applicazione decisiva sul merito.
Richiamato tra le norme denunciate sul tema della riassunzione del processo interrotto.
Richiamato tra le norme denunciate nel secondo motivo.
Richiamato tra le norme denunciate nel secondo motivo.
Richiamato tra le norme denunciate nel secondo motivo.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla regolazione delle spese.
Richiamato nel terzo motivo in relazione agli effetti dell’estinzione e alla disciplina delle spese.
Richiamato nel principio di diritto delle Sezioni Unite come ipotesi di improcedibilità per le domande di credito.
Richiamato nel principio di diritto delle Sezioni Unite come ipotesi di improcedibilità per le domande di credito.
Richiamato per il caso in cui l’ordinanza di interruzione sia pronunciata in udienza e quindi già conosciuta dalle parti.
Norma sul sindacato di legittimità evocata nei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale.
Massime di principio
- In caso di apertura del fallimento di una parte, il processo patrimoniale si interrompe automaticamente ex lege, ma il termine per la riassunzione o prosecuzione decorre dalla dichiarazione giudiziale di interruzione resa dal giudice e portata a conoscenza delle parti, non dalla sola notizia o notifica della sentenza di fallimento.
- Quando il giudice di merito definisce il processo con una statuizione pregiudiziale o processuale e inserisce poi considerazioni sul merito solo ad abundantiam, la parte soccombente non ha interesse a impugnare tali argomentazioni di merito: è ammissibile solo l’impugnazione della statuizione pregiudiziale.
- La declaratoria di estinzione del processo per mancata tempestiva riassunzione assorbe le questioni di merito non esaminate dal giudice di appello, incluse quelle sulla fondatezza sostanziale dell’azione o sulla regolazione delle spese se non autonomamente scrutinabili.
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